Gazzetta di Modena

Modena

Concorrenza sleale al lago Bar rimborserà il Comune

di Francesco Dondi
Concorrenza sleale al lago Bar rimborserà il Comune

Pievepelago. Chiusa la vertenza tra una ristoratrice e i chioschi degli ambulanti Voleva un indennizzo di 110mila euro ma ne dovrà pagare 6mila di spese legali

30 settembre 2014
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PIEVEPELAGO. Aveva un’attività di ristorazione al parcheggio del Lago Santo, ma l’attivazione di un mercatino ambulante le aveva provocato - dice - una perdita di fatturato quantificabile in 110mila euro. E forte di una precedente sentenza del Tar, che riteneva illegittimi gli atti che avevano autorizzato la presenza di altri competitor intineranti, ha depositato in tribunale una richiesta di indennizzo. Ma Bruna Roveggio è uscita sconfitta, anzi dovrà pagare al Comune 6mila euro per le “spese di giudizio”.

La vertenza affonda le radici nell’anno 2000 quando il municipio istituisce il mercatino nella zona del parcheggio del lago. La barista si rivolge al Tar e ottiene giustizia: l’operazione avallata dal Comune è illegittima. Da questa disposizione si snoda il percorso di richiesta di risarcimento danni, depositata nel 2007 e arrivata in giudizio nei giorni scorsi.

Bruna Roveggio, difesa dall’avvocato Barbara Masi, chiedeva 110mila euro per l’ “illecita concorrenza fatta dai chioschi, in quanto essi commerciano gli stessi prodotti alimentari (in particolare piatti pronti, salumi formaggi, prodotti tipici del sottobosco, panini e bibite) e non alimentari (souvenir e articoli da regalo) che anche lei propone”. I clienti, secondo la ricorrente, erano portati a rivolgersi ai chioschi “per effetto dei prezzi più bassi che i venditori ambulanti – aventi minori oneri fiscali rispetto agli esercenti in sede fissa - possono offrire ai clienti ed, ulteriormente, con conseguente diminuzione degli introiti del bar-ristorante”. Da una relazione stilata da un perito emergerebbe “che nel primo periodo l’esercizio conseguiva un seppure non elevato utile d’impresa su base annua, mentre durante i periodi di concorrenza da parte dei chioschi, l’esercizio ha evidenziato invece ripetute perdite di bilancio”.

Il Tar invece ha bocciato tutta la linea in quanto “non risulta che la ricorrente abbia comprovato in modo congruo di avere subito un effettivo pregiudizio patrimoniale “ingiusto”, né tanto meno che tale pregiudizio derivi direttamente” dall’autorizzazione data dal Comune ai mercatini.

“In particolare - conclude il collegio giudicante - le sue argomentazioni risultano né persuasive né convincenti, laddove essa ritiene di individuare una sorta di uguaglianza tra i prodotti commercializzati nel bar-ristorante e quelli venduti dai venditori ambulanti nei chioschi del mercato” perché l’esercizio commerciale offre servizi diversi (posti a sedere, cibi caldi ecc.) dai chioschi, ma anche perché la presunta perdita non può essere direttamente connessa ai soli tre banchi ambulanti presenti nel parcheggio del lago Santo, che di fatto non avrebbero esercitato una “agguerrita concorrenza”.