Gazzetta di Modena

Modena

«Casa nel parco, concessione illegittima»

«Casa nel parco, concessione illegittima»

Ricorso al Tar contro il recente affidamento del Comune. Il legale: ignorata la sala teatrale, non si può

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“Eccesso di potere e violazione della legge”. Con queste due motivazioni è stata impugnata con ricorso al Tar dell'Emilia Romagna la convenzione che il Comune ha sottoscritto e recentemente reso ufficiale, per la concessione della gestione della Casa nel parco.

Il ricorso è stato presentato dal comitato “Parco” ed alcuni residenti, che hanno affidato l'incarico allo studio legale dell'avvocato Enrico Pasquinelli.

Al Tar vengono chiesti tanto l'annullamento quanto la sospensione cautelare dell'avviso di gara, comprese le assegnazioni e le concessioni (appena firmate).

«Vorrei innanzitutto contestare quanto affermato su alcuni organi di stampa e sui social network – dice il legale – a riguardo dei ricorrenti. Non si tratta di 4 persone ma di un gruppo numeroso, che ha avuto modo di essere ricevuto anche in municipio per incontri ufficiali. Venendo agli atti, abbiamo evidenziato che il procedimento amministrativo è viziato perché relativo solo allo spazio della Casa nel Parco, destinato alla somministrazione di alimenti e bevande e non anche alla sala teatrale, posta al primo piano. Ciò, si pone in contrasto con la delibera del consiglio comunale numero 63 del 17 dicembre 2013, mediante la quale è stato approvato l'ordine del giorno: dalle suddette interviste, e dai successivi incontri, si è saputo che l’amministrazione ha deciso di scorporare la gestione del teatro soprastante dalla gestione del circolo, in netta controtendenza con il passato, ma anche con quanto avviene in generale nel mondo dell’associazionismo e del tempo libero dove le realtà che sopravvivono sono quelle che garantiscono molteplicità e integrazione di offerta culturale e ricreativa insieme». Nel ricorso è evidenziato che essendo lo spazio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande (il Temple bar), e non anche alla sala teatrale, si pone in netto contrasto con le finalità previste dalla legge regionale numero 34 del 2002, ufficialmente perseguite dal Comune , tramite Sgp leggendosi a tale proposito nell'avviso di gara impugnato che “i locali sono destinati ad attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi, in uno o più dei settori di intervento di cui all’art. 2 della L.R: n. 34 /2002, con particolare riferimento allo sviluppo di attività ricreative, formative, culturali, educative e di impegno del tempo libero segnatamente rivolte alla promozione di iniziative destinate ai giovani senza alcun fine di lucro”.

«Considerato che, nella clausola 4 del di contratto di subconcessione, ove si indicano le attività al cui svolgimento il locale dovrebbe essere destinato – scrive il legale – e si indicano espressamente le rappresentazioni teatrali, si ritiene che non sia possibile (o perlomeno gravemente contraddittorio) perseguire pretese finalità di natura culturale, formativa ed educativa, senza concedere contestualmente in uso all'associazione aggiudicataria anche la sala teatrale. Quindi, l'atto si ritiene viziato per eccesso di potere per sviamento, come dimostrato da elementi, quali la irrazionalità e contraddittorietà del comportamento del Comune di Sassuolo e di Sgp, nonchè per violazione di legge ed in particolare dell'articolo 14 dello Statuto del Comune , dell'art. 42 d. lgs. n. 267 / 2000, (testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), della L. R: n. 34 / 2002 Emilia Romagna e del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio”, in quanto l’utilizzo di beni sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico può avvenire solo nei limiti e con le autorizzazioni previste dalla legge».

Alfonso Scibona