Gazzetta di Modena

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«Caso Leonelli, le diffide sono oltre 150»

«Caso Leonelli, le diffide sono oltre 150»

Zocca. Il legale della famiglia che ha vinto al Tar contro il Comune: «Collaborazione? Mai vista»

19 aprile 2014
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ZOCCA. Tutta un’altra verità sul caso Leonelli e sulla pretesa del Comune che a rimborsalo fossero i cittadini. L’avvocato Guido Santucci, legale della famiglia Hopkins e Lenzarini che ha appena vinto il ricorso al Tar contro il Comune, replica alle recenti dichiarazioni “buoniste” del sindaco Balugani: «Sin dalla notifica dell'ormai famosa determinazione 5047 del 2013 con la quale il Comune richiedeva ai nostri assistiti il pagamento della somma di 48.362 euro a titolo di oneri di urbanizzazione già interamente versati, abbiamo cercato di trovare con l'Amministrazione Comunale una soluzione amichevole alla questione, forti delle ragioni che poi sono state illustrate e recentemente accolte avanti al Tar, trovando di fronte a noi un muro invalicabile, fatto di continui dinieghi anche al semplice dialogo - esordisce il legale - Il nostro ricorso al Tar (ed i molti altri che ora ne seguiranno…) è scaturito unicamente a causa dell'intransigente atteggiamento di chiusura del Comune nei confronti dei nostri assistiti, ritenuti dall'Ente gli unici colpevoli delle catastrofiche conseguenze dei mancati incassi».

Il sindaco ha dichiarato che «è positivo che i cittadini non debbano pagare una seconda volta. Abbiamo sempre sostenuto la loro buona fede», aggiungendo che soltanto ad una decina di cittadini il Comune aveva notificato un'ingiunzione di pagamento per riavere quanto versato direttamente al Leonelli.

«Nella propria costituzione in giudizio il Comune di Zocca più volte si difende accusando i nostri assistiti di non si capisce bene quali comportamenti “sospetti”, prima con riferimento alle famose schede oneri affermando che “quelle prodotte in giudizio dai ricorrenti sono mere fotocopie di documenti privi della benchè minima garanzia di attendibilità e veridicità che chiunque (con tutto il rispetto) potrebbe aver predisposto in qualsiasi momento” tralasciando peraltro di motivare e giustificare come su tutti i documenti richiamati sia presente il timbro del Comune e dell'Ufficio Tecnico, come se questo fosse a disposizione di qualsiasi improvvisato falsario; e successivamente, ed in modo ben più grave, quando - sostenendo che il comportamento gravemente colposo dei ricorrenti, che hanno provveduto al pagamento con modalità del tutto anomale, costituisca la causa esclusiva del danno (sic!) - arriva addirittura ad affermare che “dalla vicenda traspare una certa accondiscendenza nei confronti del Funzionario dell'Ufficio Tecnico. Per quanto si può intuire, non interessava granchè che i soldi finissero nelle casse del Comune. A fronte di questa superficialità, non può sorgere alcun affidamento tutelabile” ipotizzando tra le righe chissà quale forma di collaborazione occulta tra i ricorrenti ed il funzionario infedele. Per quanto si può intuire da tali affermazioni traspare tutto tranne che la consapevolezza da parte dell'Ente della buona fede dei cittadini ricorrenti, che il sindaco ha ritenuto di dover sbandierare solo dopo la sentenza clamorosamente sfavorevole».

Secondo il legale, «se l’Amministrazione avesse maturato la felice consapevolezza professata dal sindaco un pochino prima, magari quando i cittadini in buona fede tentavano di proporre una soluzione amichevole del contenzioso, si sarebbero potute evitare molte delle spiacevoli conseguenze che ora, invece, si dovranno affrontare, poiché le intimazioni di pagamento notificate non sono solo una decina , ma molte, molte di più. Si parla addirittura di oltre centocinquanta richieste».