Gazzetta di Modena

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Chiedilo al notaio/ Due casi di donazione e di eredità tra fratelli

Chiedilo al notaio/ Due casi di donazione e di eredità tra fratelli

Vorrei domandare al notaio se è possibile risolvere per mutuo dissenso un contratto di donazione da parte degli eredi del donatario. La legge riserva al coniuge, ai figli e agli ascendenti del...

28 aprile 2014
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Vorrei domandare al notaio se è possibile risolvere per mutuo dissenso un contratto di donazione da parte degli eredi del donatario.

La legge riserva al coniuge, ai figli e agli ascendenti del donante (legittimari) una quota del patrimonio di quest'ultimo (quota di riserva). Può accadere che a causa di una o più donazioni il patrimonio del donante - successivo defunto - si impoverisca a tal punto da sottrarre ai legittimari la quota di riserva. In tale ipotesi i legittimari, dopo la morte del donante, potrebbero rendere priva di effetti quella donazione. Tale rischio rende difficoltosa la circolazione dei beni ricevuti per donazione.

Per agevolare la circolazione dei beni ricevuti per donazione, una delle modalità è sciogliere il contratto di donazione mediante un nuovo contratto che pone nel nulla la precedente donazione (mutuo dissenso - figura ammessa dalla recente giurisprudenza anche per le vendite e simili).

In tal modo, il bene ritorna nel patrimonio del donante come se non vi fosse mai uscito.

Non tutti i giuristi però sono d'accordo su questa soluzione. Infatti, secondo alcuni, il mutuo dissenso altro non è che una nuova donazione fatta, questa volta, al contrario e cioè dal donatario al precedente donante e pertanto non risolve il problema. Vi è quindi incertezza giuridica.

L'Agenzia delle Entrate (n. 20/E del 14 febbraio 2014) ha stabilito che se il mutuo dissenso viene stipulato senza alcun corrispettivo, cioè gratuitamente, troverà applicazione l'imposta in misura fissa.

Qualora il donante o il donatario o entrambi siano defunti e si volesse comunque procedere all'atto di mutuo dissenso questo dovrà essere fatto dagli eredi dei medesimi. Gli eredi, infatti, subentrano nella stessa posizione del defunto e come tali hanno diritto di concludere tale mutuo dissenso.

Dieci anni fa i miei genitori, tuttora in vita, hanno venduto la loro casa e ne hanno acquistata un'altra in usufrutto vitalizio con nuda proprietà ai miei due fratelli. Io non ho voluto partecipare alla vendita. Il prezzo è stato pagato in parte con i soldi della vendita e in parte con un mutuo trentennale pagato dai miei fratelli. Sono in tempo per richiedere la mia parte di eredità in caso di loro morte?

I genitori hanno pagato il relativo prezzo con denaro personale (impiegando il ricavato della vendita della casa familiare), mentre i fratelli hanno pagato il mutuo.

La legge riconosce ai figli, in occasione della morte dei genitori, il diritto a ricevere una parte dell'eredità (chiamata legittima) uguale per ciascun figlio; eventuali donazioni effettuate dai genitori in vita ad uno soltanto dei figli vengono considerate come un anticipo di tale quota.

Nel caso specificato, sembra che i suoi fratelli abbiano regolarmente pagato il prezzo del diritto di nuda proprietà; non avendo gli stessi beneficiato di alcuna donazione da parte dei genitori. Se ciò è vero non sorge in suo favore il diritto di chiedere alcunchè. Se, invece, i suoi genitori avessero aiutato i suoi fratelli nell'acquisto contribuendo a versare una parte di prezzo di loro spettanza, potrebbe sorgere un suo diritto a ricevere una somma di uguale importo, al fine di ristabilire un pari trattamento tra voi fratelli. Tale diritto potrebbe essere soddisfatto sia durante la vita dei suoi genitori (ad esempio perfezionando un contratto di donazione a suo favore) che in sede successoria, attribuendo a lei con un testamento beni per un maggior valore, tale da colmare quanto non ottenuto a suo tempo in occasione del riacquisto.

Per quesiti scrivere a: consigliomodena@notariato.it.