Gazzetta di Modena

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Cartelle, agevolazioni prorogate

Cartelle, agevolazioni prorogate

Si potranno pagare le somme dovute decurtate di interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo

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Novità importanti riguardo la cosiddetta definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Con il decreto legge n.16/2014, convertito nella legge n. 68/2014, è stato infatti prorogato al 31 maggio il termine per pagare le cartelle di Equitalia con la definizione agevolata. Pertanto, entro il 31 ottobre 2014, e non più il 30 giugno, Equitalia trasmetterà a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno pagato tempestivamente e, tramite posta ordinaria, informerà dell'avvenuta estinzione del debito coloro che hanno effettuato il versamento. Con la proroga, la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata slitta dal 15 aprile al 15 giugno 2014. Tutto questo ovviamente significa un po’ di respiro ai contribuenti fino a questa data. La definizione agevolata prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

È importante ricordare che per aderire il contribuente non riceverà alcuna comunicazione. Dovrà quindi attivarsi per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata. Agli sportelli di Equitalia è possibile chiedere il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo) e ricevere tutti i chiarimenti e le informazioni utili.

Vediamo ora come funziona la definizione agevolata. È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti enti: Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli); Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie); Enti locali (Regioni, Province e Comuni). Non è possibile usufruire delle agevolazioni per: somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti; somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail); tributi locali non riscossi da Equitalia; richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali. In questo modo ecco cosa non si paga: gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti; il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell'estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto della Agenzia delle entrate.

Cosa si può pagare? Il restante importo del debito al netto degli interessi non dovuti; l'aggio; le spese di riscossione e per eventuali procedure attivate. Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2014 (il termine è stato prorogato a seguito dell'approvazione del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014).

I contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito. Dove e come pagare: in tutti gli sportelli di Equitalia; negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", dopo i riferimenti anagrafici, la dicitura: "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata. Importante ricordare che la definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli forniranno la massima assistenza.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile