Fisco facile/ Per i crediti serve il “sigillo”
Esteso l’obbligo del “visto” ai contribuenti che vogliono fare compensazioni con i debiti tributari
La legge di stabilità ha ampliato le ipotesi in cui occorre il via libera dei professionisti abilitati per procedere con le compensazioni dei crediti tributari e contributivi.
Il visto di conformità, meglio conosciuto anche come "visto leggero", è stato introdotto dal decreto legislativo 241/1997 e costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria, nello specifico ai professionisti abilitati e ai Caf ( Centri di assistenza fiscale), iscritti in un apposito elenco informatizzato.
Allo scopo di potere apporre il "sigillo" di conformità, possono richiedere di essere inseriti in questo elenco informatizzato soggetti quali i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
L'attestazione di conformità, già obbligatoria per la compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui, è stata prevista per il 2014 anche per la compensazione di altri tributi. A decorrere dal 2014, i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, e intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi per importi superiori a 15mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa ai professionisti abilitati e ai Centri di assistenza fiscale, le dichiarazioni possono essere sottoscritte dal rappresentante legale ovvero da coloro che sottoscrivono la relazione di revisione, quando l'azienda ha il collegio sindacale, il quale eserciti verifiche consistenti nel controllo della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, e nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture e di queste ultime alla relativa documentazione.
Attenzione, in caso di falsa attestazione, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai Caf e ai professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.
Chi rilascia il “visto” è inoltre solidalmente responsabile per l'utilizzo del credito qualora risulti non spettante. Quando le inadempienze si ripetono, ovvero le violazioni sono particolarmente gravi, è disposta, a carico dei Caf o dei professionisti, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto per un periodo da uno a tre anni. Nell'ipotesi in cui le trasgressioni si verifichino nuovamente dopo il periodo di sospensione, viene inibita la facoltà di rilasciare l'attestazione di conformità. Il legislatore ha considerato inadempienza particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione irrogata. Inoltre vengono informati dei provvedimenti emanati anche gli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'eventuale adozione di iniziative disciplinari.
Dunque ne deriva che l'apposizione del visto di conformità necessita di alta professionalità e competenza.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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