«Danni alle scorte, date più soldi»
Rete Impresa: «I rimborsi al 60% sono bassi, si arrivi almeno all’80»
Sta girando tra gli addetti ai lavori la bozza dell’ordinanza per i rimborsi, post-alluvione, per le attività produttive. E Rete Imprese, pur notando interessanti novità, critica gli indennizzi al 60% per le scorte danneggiate.
«Volendo esprimere un primo giudizio - scrive Rete - pare si voglia evitare, e questo è positivo, i diversi appesantimenti burocratici subiti dalle imprese per le domande di rimborso danni da sisma. Mentre si assicura anche una maggiore celerità nella liquidazione delle somme. Anche se riteniamo che la percentuale di rimborso per il ripristino delle scorte di magazzino debba essere elevata. Al momento riteniamo sia eccessivamente bassa considerato che rappresenta la voce che ha inciso di più sui danni delle imprese alluvionate. In questo caso riteniamo un errore ricalcare l’ordinanza 57 poiché le casistiche di danno occorse a causa del sisma sono diverse. Per cui chiediamo un incremento del totale del costo previsto in bozza: dal 60%, fino almeno all’80%. È inoltre positivo sia la Provincia l’ente che esaminerà le domande e quindi procederà alla liquidazione dei contributi: elemento che lascia intravedere il ripetersi dell’esperienza avvenuta in occasione delle domande di delocalizzazione inoltrate a suo tempo dalle imprese terremotate. Così come è positivo il fatto che le perizie richieste relative ai danni siano asseverate e non giurate, allargando in tal modo la platea dei tecnici che possono eseguire i lavori, abbattendone i costi. Occorrerà poi prevedere una misura di sostegno ulteriore alle imprese per la ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sospesi fino 31 ottobre. Il rischio è che molte attività non abbiano ancora, a quella data, ottenuto alcun rimborso danni, e debbano far fronte a pagamenti Iva, contributi ed imposte per quasi tutto l’anno con conseguenti e prevedibili difficoltà finanziarie. Ecco perché chiediamo un’ulteriore proroga dei termini nei tre anni successivi».