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Alluvione, proroga beffa: solo 6 giorni

di Francesco Dondi
Alluvione, proroga beffa: solo 6 giorni

La rendicontazione dei danni slitta all’8 agosto, ma vengono rinviate le decisioni per case inagibili già dal sisma ed eredità

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Una mini-proroga, di appena sei giorni, è stata concessa dalla Regione per depositare le domande di indennizzo per i danni causati alle abitazioni dall’alluvione e dalla tromba d’aria di Castelfranco e San Martino Spino. L’ordinanza numero 8, infatti, posticipa la scadenza dal 31 luglio a venerdì 8 agosto e, secondo la strategia adottata da sindaci e commissario, dovrebbe permettere anche a tutti i casi particolari di regolarizzarsi.

«Ad oggi - spiega la Regione - ammontano al 60% del totale previsto le domande di contributo già presentate. Le modifiche e le integrazioni apportate alla direttiva disciplinano, ampliandole, casistiche precedentemente non contemplate o comunque non esaurientemente regolate, mentre non è stata cambiata la modulistica per domanda e rendiconto».

Le nuove scadenze

Gli interventi di ripristino delle abitazioni principali distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate di un immobile devono essere eseguiti e comprovati con la documentazione da trasmettere al Comune entro il 30 giugno 2015. Stessa scadenza per la riparazione dei danni ai beni mobili o l’acquisto di beni mobili distrutti e non riparabili, ubicati nelle abitazioni principali. Mentre la riparazione dei danni ai mezzi di trasporto o l’acquisto di nuovi mezzi in sostituzione di quelli distrutti andrà effettuata entro il 31 dicembre 2014. E a proposito di automobili e mezzi di trasporto: come già deciso per i rimborsi si dovrà tenere presente il valore di mercato Eurotax di gennaio e nel caso in cui non fosse previsto si farà riferimento ai listini specializzati o, in mancanza di questi, alle perizie conservative.

Case e attività produttive

L’ordinanza ha chiarito l’iter per la richiesta di contributi in caso di abitazioni principali danneggiate, di agricoltori o imprenditori. Limitatamente all’abitazione principale, i soggetti che hanno segnalato i relativi danni nelle schede per le attività produttive (schede C) e l’agricoltura (schede D), devono presentare domanda a condizione che l’abitazione non sia collegata strutturalmente o ubicata in immobili ad uso produttivo.

Esclusioni eccellenti

Ci sono due casi emblematici i cui i rimborsi vengono rinviati ad “eventuali provvedimenti successivi”. Si tratta delle abitazioni già danneggiate e risultate inagibili con il terremoto, ma soprattutto per le case il cui proprietario è morto negli ultimi giorni e che già aveva depositato la scheda di rilevazione danni. Se l’edificio non risulterà abitazione principale per gli eredi, allora l’indennizzo slitterà a data da destinarsi: “la disciplina dei criteri, entità e modalità per l’eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui alla presente disposizione è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento”, chiosa l’ordinanza.

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