Soldi per delocalizzare: la Regione se li riprende
«Il contributo per spostare la sede danneggiata dal sisma è reddito tassabile». I commercialisti di Sisma.12: «Infrangono la legge, le imprese pensino al ricorso»
Hai subito danni dal terremoto ma per “Mantenere il livello di attrattività delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi” hai ottenuto fino a 15mila euro di contributi per la delocalizzazione attraverso il bando Por Fesr 2007-2013? Bene, preparati a riconsegnare quasi il 50% di ciò che ti è stato inizialmente dato. A questa conclusione è arrivata la Regione, interpretando, quasi fosse l’Agenzia delle Entrate, la richiesta di chiarimenti di un contribuente: "con riferimento alla tassazione dei contributi Por Fesr - scrivono da Bologna - si precisa che il contributo concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e imposta regionale attività produttive come sopravvenienza attiva e quindi provento straordinario. Ad esso non può applicarsi il comma circa la detassazione dei contributi ed indennizzi per eventi sismici, in quanto non siamo in presenza di un rimborso (indennizzo, risarcimento) per danni alle imprese connessi agli eventi sismici. Infatti, il contributo in questione non si configura in una quantificazione del danno attraverso perizia giurata, ma è finalizzato al mantenimento del livello di competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma».
In sostanza chi ha ottenuto il contributo si appresta a pagare il 27% di aliquota Irpef, il 3,9 di Irap oltre ai contributi Inps, ossia circa la metà del bonus incassato dal fondo europeo.
Da Sisma.12 arriva invece una lettura antitetica della questione. «La legge - spiega la commercialista Elena Busi - dice che per i soggetti aventi sede nel cratere sismico che abbiano riportato danni certificati da perizia giurata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In più c’è da aggiungere che mentre il Por Fesr per la delocalizzazione viene tassato, il contributo per il trasferimento ottenuto attraverso il portale Sfinge non lo è: siamo comunque di fronte ad un caso di mancata equità fiscale. Infine mentre la Regione parla di “contributo straordinario” forse non sa che l’Irap non si applica ai proventi straordinari».
«Se è verificato che: i beneficiari abbiano subito danni; tali danni siano verificati con perizia giurata; i contributi, indennizzi e risarcimenti di qualsiasi natura, siano connessi agli eventi sismici; non vi siano sovra-compensazioni dei danni (verifica demandata ai Commissari straordinari) - aggiunge Alessandro Bergonzini - allora mi sembra che la motivazione della Regione sia frutto di un'interpretazione errata, perché la norma non richiede che il contributo ristori un danno, bensì che il danno esista e sia verificato con perizia giurata. La norma infatti non correla il contributo al danno, ma all'evento sismico. Forse le aziende interessate dovrebbero valutare attentamente la questione con i propri consulenti, partendo dal presupposto che ci sarebbero tutti gli elementi per detassare i contributi Por Fesr relativi alla delocalizzazione post-sisma nonché di difesa da una eventuale azione fiscale di accertamento». (fd)
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