Partite Iva e regime dei minimi
Gli accorgimenti da applicare per sfruttare al massimo le opportunità concesse dallo Stato
Ecco come lo Stato agevola le cosiddette Partite Iva "povere". Partita Iva non significa sempre imprenditore o libero professionista con redditi invidiabili. Lo sa bene la schiera di lavoratori autonomi - modernamente ribattezzati free-lance - che questa scelta più che farla l'hanno subita.
Il vecchio regime dei minimi è stato modificato nel 2013 dall'attuazione del Dl 98/2011. Mediante tale modifica, si è voluto così perseguire due obiettivi: a) eliminare il ricorso e la permanenza a tempo indeterminato nel regime fiscale agevolato (prevedendo un limite temporale massimo, al termine del quale il contribuente deve essere inquadrato a regime ordinario); b) offrire un' opportunità a chi, nonostante il timore della crisi, continua a rincorrere il sogno dell'imprenditoria (offrendo sensibili riduzioni dell'imposizione fiscale e importanti semplificazioni di gestione contabile).
Ecco i consigli utili per sfruttare appieno questo regime.
Nell'eventualità in cui un nuovo imprenditore o lavoratore autonomo intenda beneficiare del regime dei minimi, questo dovrà specificarlo nel momento in cui compila l'istanza per l'attribuzione del numero della Partita Iva. Nella particolare fattispecie, dovrà barrare l'apposita casella, presente nel quadro B del modulo AA9/11, ponendo particolare attenzione alla dichiarazione dei ricavi presunti nel caso in cui la nuova attività non abbia inizio nel mese di gennaio 2013. Uno dei requisiti fondamentali richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato, infatti, è proprio il rispetto della soglia massima di reddito annuo conseguito; soglia che non potrà superare il limite di 30.000 euro. I requisiti del contribuente: oltre al rispetto del limite reddituale e all'inquadramento come ditta individuale: a) non deve acquistare, prendere in locazione o in appalto, beni strumentali per un valore complessivo maggiore di 15mila euro; b) non deve sostenere costi per l'impiego di personale dipendente o per l'instaurazione di rapporti di collaborazione (compresi i Co.co.pro.); c) non deve avere esercitato, nei 3 anni antecedenti l'apertura, attività artistica, professionale e d'impresa, anche se svolta in forma associata o familiare. Sono esclusi i soci che si sono limitati a conferire esclusivamente il capitale senza prestare il proprio lavoro all'interno della società; d) non effettuare operazioni riferite a cessioni all'esportazione o operazioni similari; servizi collegati agli scambi esteri ovvero operazioni di scambio con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
e ) la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di una precedente, svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (fatto salvo il periodo di praticantato svolto per l'iscrizione in appositi albi professionali). Non può applicare il nuovo regime dei minimi chi non è residente nel territorio nazionale.
Coloro che intendono avviare attività che rientrano in regimi Iva speciali (settore agricolo, dell'editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita di sali e tabacchi); coloro che partecipano a società di persone o ad associazioni di artisti e professionisti o ancora a srl a ristretta base proprietaria, che hanno scelto il regime di trasparenza; se si eseguono in modo prevalente, cessioni totali o parziali di fabbricati e terreni edificabili, oppure cessioni di mezzi di trasporto nuovi; se si erogano compensi a terzi sotto forma di utili da partecipazione; e si conseguono dei redditi annui eccedenti il tetto massimo dei 30.000 euro.
Ora vediamo quando si perdono i benefici. La legge prevede la perdita di diritto ad usufruire del regime agevolato nel momento in cui viene a mancare anche uno solo dei requisiti sopra descritti. Al verificarsi di uno di questi eventi, quindi, il contribuente perderà il diritto ad usufruire del regime fiscale agevolato. Più precisamente, la perdita del beneficio produrrà i suoi effetti dall'anno successivo a quello in cui i suddetti eventi hanno trovato realizzazione. L'unica eccezione è prevista nel caso in cui il contribuente consegua redditi o compensi annui per un importo complessivo superiore ai 45.000 euro. In tale frangente infatti, l'uscita dal regime dei minimi è previsto nel medesimo anno in cui il maggiore reddito o compenso è conseguito.I vantaggi: chi ha la fortuna di rispettare tutte le condizioni poste dal governo per accedervi, potrà iniziare l’attività beneficiando di agevolazioni fiscali davvero vantaggiose.
a) non dovrà tenere e registrare le scritture contabili relative all'Iva e alle imposte dirette; b) non dovrà effettuare le liquidazioni Iva periodiche; c) non sarà soggetto al versamento dell'Irap; d) non sarà soggetto agli studi di settore; e) non dovrà presentare la dichiarazione annuale Iva. f) Non dovrà applicare la ritenuta d'acconto.
Obblighi contabili: chi opera nel regime dei minimi dovrà adempiere ai seguenti obblighi contabili: emettere, numerare in modo progressivo e conservare le fatture di acquisto; certificare i corrispettivi;pagare l'Iva sulle transazioni commerciali intracomunitarie e in tutti gli altri casi in cui l'imposta sia dovuta, effettuando il versamento entro il 16° giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Il regime dei minimi potrà essere applicato per un periodo massimo di 5 anni. Tuttavia, se allo scadere del quinquennio il contribuente non avrà ancora spento la trentacinquesima candelina, il diritto alla permanenza nel regime dei minimi potrà essere prorogato fino al compimento del 35° anno di età. Va precisato che l'Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile e pertanto per il contribuente inserito nel regime dei minimi rappresenta un mero costo.
Per quanto concerne invece le fatture di vendita, gli importi fatturati sono esenti dall'applicazione dell'Iva e non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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