Case da affittare, le agevolazioni
Le nuove norme a favore di chi acquista o fa costruire immobili da destinare alla locazione
Con il nuovo decreto “Sblocca Italia” sono previste agevolazioni per chi acquista o fa costruire immobili da destinare alla locazione.
Per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati) è possibile usufruire di una specifica deduzione dal reddito complessivo. In particolare l'agevolazione spetta con riferimento alle spese di acquisto di una unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione oppure in caso d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili già possedute. La nuova agevolazione è riconosciuta a condizione che l'unità immobiliare: sia a destinazione residenziale "non di lusso"; non si tratti di costruzione in parti del territorio destinate ad usi agricoli e consegua prestazioni energetiche di classe A o B. Deve essere destinata entro sei mesi dall'acquisto - ultimazione dei lavori alla locazione per almeno 8 anni e sempre che tale periodo abbia carattere continuativo. La deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.
Riguardo la locazione è necessario che non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario; il canone di locazione non sia superiore a quello definito dai contratti a canone concordato. La nuova deduzione spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero dell'ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori, fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. È possibile fruire della deduzione anche in caso di acquisto - realizzazione di più unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il predetto limite di spesa (300.000 euro). La deduzione va ripartita in 8 quote annuali di pari importo ed è riconosciuta a decorrere dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione. Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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