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Il giudice: «Atti illegittimi per far liberare i chioschi»

Il giudice: «Atti illegittimi per far liberare i chioschi»

Le clamorose motivazioni con cui è stato respinto il dissequestro nel parco «Giunta e consiglio comunale hanno votato le modifiche violando le norme»

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Il dissequestro dei chioschi abusivi nel parco a Modena, richiesto dal Comune, non si può fare semplicemente perché il Comune lo richiede sulla base di sue delibere tutte clamorosamente illegittime.

È un giudizio senza appello quello con il quale il giudice, dottoressa Eleonora De Marco, rispedisce in municipio le speranze della giunta Muzzarelli di trovare una scappatoia per il gigantesco pasticcio nel quale è incappata l’amministrazione Pighi-Sitta. Come noto, con l’ex sindaco sono indagati anche ex assessori, tecnici comunali e della Soprintendenza, che ha avallato la cementificazione del parco.

«A giudizio del Comune richiedente - scrive il giudice nel provvedimento - i predetti atti (la delibera del consiglio comunale del 24 luglio e la delibera della giunta del 22 luglio, con la quale il numero dei chioschi viene ridotto a 5 e le colonne in cemento sono sostituite da strutture in ferro, ndr), hanno l’effetto di superare due degli argomenti posti a fondamento del provvedimento di questo Gip che aveva negato il dissequestro e del conseguente provvedimento di rigetto del reclamo proposta avanti al Tribunale del Riesame. In particolare la delibera del Consiglio Comunale che integra e modifica il Rue avrebbe l’effetto di consentire la realizzazione dei nuovi chioschi in quanto “manufatti di servizio necessari alla migliore fruizione del bene”. Appare opportuno rilevare che la delibera del Consiglio Comunale non è stata assunta secondo il dettato del Decreto legislativo 42/2004. Infatti nessun dubbio sussiste sul fatto che il Parco delle Rimembranze è oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 10 decreto citato in quanto esso è stato da tempo qualificato come parco di interesse artistico e storico. Conseguentemente la modifica al Rue doveva essere subordinata all’autorizzazione del soprintendente a norma dell’art. 21 comma 4 decreto citato».

Insomma, il Comune - stavolta, e sbagliando - ha deciso senza la Soprintendenza

«Del tutto disattesa è stata, inoltre la normativa prevista dal Testo coordinato delle Norme di Psc-Poc-Rue approvato con delibera del Consiglio Comunale del 10 giugno 2013.

Nel testo coordinato riferisce il giudice è infatti prevista una delibera, il tempo per le osservazioni, la pubblicazione, un parere igienico sanitario e ambientale, quindi una approvazione del piano nei sessanta giorni successivi. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bur.

«Nel caso di specie - dice il giudice - nessuna delle formalità previste è stata espletata. Ne consegue che l'atto amministrativo adottato dal Consiglio Comunale deve essere disapplicato, essendo stato adottato senza l'iter normativamente previsto».

Inoltre la stessa modifica al Rue adottata dal Consiglio dice che per manufatti di servizio devono intendersi “chioschi”. Esaminando il nuovo progetto approvato dalla Giunta, il giudice «ritiene che difficilmente i manufatti in oggetto possono essere qualificato come chioschi. Si tratta di edifici stabilmente ancorati al suolo...». Non solo: «Anche il progetto di edificazione dei chioschi, non è stato sottoposto ad alcun vaglio» da parte della Soprintendenza.

«Quanto all'adozione del nuovo progetto da parte della Giunta Comunale piuttosto che da parte del Consiglio Comunale si rileva che il complessivo riordino dell'area verde Parco delle Rimembranze non può non qualificarsi come intervento di riqualificazione urbana avendo esso ad oggetto una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture... Tale intento di riqualificazione dell'area è reiteratamente espresso negli atti amministrativi citati e negli allegati. In particolare si fa riferimento alla necessità ed urgenza di sottrarre a degrado la zona», dice il giudice, usando gli stessi argomenti di chi voleva i chioschi cementizi, e concludendo che quindi la delibera che ha fatto la giunta doveva per legge farla il Consiglio.

Inoltre il giudice fa notare che per legge regionale «non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici. Nel caso di specie è evidente che vi è un consistente aumento delle volumetrie preesistenti». Insomma, un pasticcio nel gran pasticcio. (ase)

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