Case, compravendita e credito d’imposta
Ho venduto una casa acquistata con le agevolazioni fiscali e pochi giorni dopo ho ricomprato un'altra casa usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa. Ho rilevato il credito d'imposta pari...
Ho venduto una casa acquistata con le agevolazioni fiscali e pochi giorni dopo ho ricomprato un'altra casa usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa. Ho rilevato il credito d'imposta pari all'IVA versata sul primo acquisto che comprendeva una casa e un garage. L'Agenzia delle Entrate mi contesta l'ammontare del credito ritenendo che spetti solo per l'IVA pagata sulla casa e non sul garage. Ha ragione?
La questione posta dal lettore è molto interessante.
Si rammenta che ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge n. 448 del 1998 è riconosciuto un credito d'imposta al contribuente che entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale abbia usufruito delle agevolazioni "prima casa" acquisti altra casa di abitazione non di lusso. In particolare in base al primo comma dell'articolo 7, l'importo del credito è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
A questo riguardo, l'amministrazione finanziaria ha affermato che «l'importo del credito d'imposta è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro oppure all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati».
Nella fattispecie, si pone il problema della mancanza di omogeneità oggettiva tra "acquisto 1" ed "acquisto 2". Nel primo, infatti, oggetto ne è stata la casa con il pertinente garage mentre nel secondo l'oggetto è rappresentato dalla sola casa, anche se questo elemento lo si desume implicitamente dalla richiesta, non essendo stato precisato.
Giova anche ricordare che l'agevolazione "prima casa" compete anche per l'acquisto del garage che risulti pertinenza dell'abitazione. Il concetto di pertinenzialità esprime uno stretto legame del bene accessorio con quello principale, legame che in campo fiscale si traduce nell'assorbimento della disciplina della pertinenza in quella del bene principale. Di conseguenza, il credito di imposta può essere fatto valere anche per il garage acquistato a servizio della "prima casa". Tuttavia il presupposto dell'utilizzo del credito di imposta non solo per l'abitazione ma anche per il garage è che quel vincolo di pertinenzialità permanga anche in occasione della successiva rivendita.
Pertanto se oggetto della vendita è stata solo la casa di abitazione e non anche il garage, in sede di "acquisto 2" il credito è corrispondente all'imposta versata per la stessa casa nell' "acquisto 1" e non anche quella pagata per il garage, essendo venuto meno il legame pertinenziale tra le due unità.
Queste considerazioni ci conducono alla soluzione che, nella fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, il credito è pari all'imposta pagata per il primo acquisto solo relativamente alla casa e non anche al garage, avendo il successivo riacquisto ha riguardato solo la casa di abitazione senza la pertinenza.
Pertanto, a nostro avviso, l'Agenzia delle Entrate ha giustamente riconosciuto un minor credito di imposta.
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