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Società cessata: e i debiti fiscali?

Società cessata: e i debiti fiscali?

Un’abitazione ampliata, il cosiddetto regime dei “nuovi minimi” e il caso di un’autovettura rubata

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La rubrica in materia fiscale di oggi offre le risposte a una serie di quesiti che sono stati posti dai nostri lettori al commercialista. Di seguito le domande e le relative risposte.

Sono socio di una società di persone che ha cessato l'attività e chiuso la partita Iva, cosa succede agli eventuali debiti tributari a carico della società che a tutt'oggi non sono stati versati, mi deve arrivare un avviso di accertamento?

Il fisco non deve riliquidare le imposte e non deve notificare al socio alcun avviso. Nel caso in esame il socio di una società in nome collettivo, essendo il socio illimitatamente e solidalmente responsabile, è coobbligato per l'imposta evasa dalla società. Pertanto le può arrivare direttamente la cartella senza la preventiva notifica di atti di accertamento. E' quanto ha stabilito anche una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale afferma che "com'è noto, a partire da tale momento si verifica l'estinzione della società cancellata e ciò priva la società stessa della capacità giuridica e processuale". Pertanto, i soci diventano successori della società e ogni pretesa in danno della società deve essere indirizzata nei loro confronti".

Ho intenzione di ampliare la mia abitazione, acquistata come prima casa, comprando una stanza di un appartamento adiacente. Potrò fruire dei benefici anche per quest'ultima?

L'ampliamento di un immobile - acquistato usufruendo dei benefici riservati alla "prima casa" - tramite l'acquisto di una stanza a esso contigua rientra tra le ipotesi cui è possibile applicare lo stesso regime di favore, purchè sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla norma agevolativa (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2005).

Sono nel regime dei "nuovi minimi" dal 2012 e quest'anno compio 35 anni. Il regime dura cinque anni dal 2012 o finisce quest'anno al compimento dei 35 anni?

Il regime dei "nuovi minimi" è stato introdotto, a partire dall'1 gennaio 2012, per favorire l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali sviluppate dai giovani. Rispetto al precedente regime dei "minimi", prevede delle limitazioni in termini di durata. Tale regime è, infatti, applicabile per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e nei quattro successivi; pertanto, in caso di attività iniziata nel 2012, sarà possibile usufruire del regime, se in possesso dei requisiti di legge, almeno fino all'anno di imposta 2016, vale a dire per cinque periodi di imposta.

Ai contribuenti più giovani, invece, è concessa la possibilità di applicarlo anche per più di cinque annualità, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Mio padre, disabile, ha acquistato un'auto nel 2012 usufruendo della specifica detrazione Irpef. Il veicolo è stato rubato lo scorso maggio: può accedere nuovamente all'agevolazione?

La risposta è affermativa. I benefici fiscali, previsti ai fini Irpef e Iva in favore dei disabili per l'acquisto di veicoli, spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico. In ambito Irpef, il riacquisto entro il quadriennio è agevolabile, nella misura del 19%, anche nell'ipotesi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato, entro il limite di spesa massima di 18.075,99 euro, da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). Non è prevista un'analoga facoltà ai fini dell'Iva.

Ciò nonostante, considerato che in caso di furto la perdita di possesso del bene "agevolato" avviene per effetto di un evento non riferibile alla volontà del disabile, sarà possibile usufruire anche dell'Iva ridotta al 4%, pur prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto (circolare 11/2014). A tal fine, occorrerà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della perdita di possesso effettuata dal Pra.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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