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Avviso di accertamento, che fare?

Avviso di accertamento, che fare?

Rinunciando al ricorso si ottengono agevolazioni. L’importanza dell’invito al contraddittorio

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L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'Ufficio delle Entrate notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente in seguito all'attività di controllo sostanziale. L'avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare: gli imponibili accertati e le aliquote applicate, le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento, le modalità e il termine del pagamento, l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L'accettazione dei contenuti dell'atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a un sesto delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente: rinunci a impugnare l'avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione, provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni. La riduzione dell'importo delle sanzioni (a un sesto) non si applica, però, qualora il contribuente, pur potendo, prima del ricevimento dell'avviso di accertamento, non abbia definito direttamente il processo verbale di constatazione oppure se l'avviso di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio che riporta l'ipotesi di pretesa fiscale (comprese le sanzioni agevolate, ossia ridotte a un sesto) e i motivi che l'hanno determinata. Un'altra azione che il contribuente può intraprendere dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio, è la richiesta all'Agenzia delle Entrate della formulazione della proposta di accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge).

A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate sono diventati esecutivi, vale a dire che contengono l'intimazione ad adempiere. L'intimazione al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione. In pratica si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

Attenzione: l'esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari (ipoteca e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, dopo 60 giorni dalla notifica dell'avviso e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'esazione delle somme potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti.

L'agente della riscossione dovrà attivare l'espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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