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Acconto Iva, arriva la scadenza

Acconto Iva, arriva la scadenza

I tre metodi per determinare gli importi e le ipotesi in cui si è esentati. Le sanzioni previste

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Entro il prossimo 29 dicembre i contribuenti titolari di partita dovranno effettuare il versamento dell'acconto Iva - se di importo superiore a euro 103,29 - determinabile secondo tre metodi alternativi: storico, previsionale oppure delle operazioni effettuate.

Con il "metodo storico", l'acconto risulta essere pari all'88% del versamento effettuato (o che si sarebbe dovuto effettuare) nell'ultimo periodo Iva dell'anno precedente: si deve, pertanto, fare riferimento al debito del 4° trimestre 2013 oppure, per i contribuenti mensili, del mese di dicembre 2013. I soggetti che l'anno scorso per quel periodo erano a credito, non devono versare l'acconto Iva.

Con il "metodo previsionale" l'acconto è determinato in base ad una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento.

Con il "metodo delle operazioni effettuate" l'Iva a debito si determina mediante la somma algebrica dell'Iva relativa alle fatture emesse e ricevute fino al 20 dicembre 2014 Il versamento dell'acconto Iva non deve, tuttavia, essere eseguito dai seguenti soggetti: i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi, degli ex minimi e delle nuove iniziative produttive; chi ha iniziato l'attività nel corso del 2014, per mancanza della base di calcolo; coloro che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2014; le imprese agricole in "esonero", con volume d'affari annuo inferiore ad euro 7.000; gli esercenti attività di intrattenimento; le associazioni (o società sportive dilettantistiche) che hanno applicato il regime forfettario (Legge n. 398/1991) nel 2013 o nel 2014. In caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l'acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base alle previsioni del periodo di riferimento. Si ricorda che, nell'ipotesi di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti sono eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. I versamenti devono essere eseguiti mediante modello F24, indicando come anno il 2014, e utilizzando il codice tributo 6013 (contribuenti mensili) o 6035 (contribuenti trimestrali, senza aggiunta dell'1% a titolo di interesse).

Vediamo le sanzioni. Il mancato versamento dell'acconto è sanzionato con la sanzione del 30%, salvo effettuare il ravvedimento operoso per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 30 giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente col codice tributo 8904, oltre agli interessi legali dell'1% (codice 1991). L'acconto Iva è compensabile con gli eventuali crediti d'imposta e contributi risultanti da Unico 2014 o con altri crediti d'imposta, con le avvertenze sopra illustrate: in tal caso, occorre comunque presentare il modello F24, anche con saldo zero. L'acconto Iva 2014 e il relativo metodo di calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 della dichiarazione annuale Iva relativo al 2014 (modello Iva 2015).

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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