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Contribuenti: un fisco più amico

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Ecco le nuove norme sul “Ravvedimento Operoso”: dal 2015 diventerà più agevole sanare gli errori

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Le nuove norme sul Ravvedimento Operoso introdotte dalla legge di stabilità 2015 porteranno anche a un impatto “sociale” più agevole e meno ansioso oltre che ad un rapporto più trasparenze con la pubblica mministrazione. La riforma del ravvedimento persegue l’intenzione di ampliare non solo i termini entro i quali si potrà aderire ma anche le fattispecie di inadempienze alle quali applicarlo. A differenza di quanto finora consentito, sarà possibile accedere al ravvedimento operoso anche nei seguenti casi: consegna del verbale di contestazione; inizio di verifica e ispezione; ricevimento di questionario.

Nel caso però in cui venga notificato un avviso di liquidazione o di accertamento il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento operoso. Ciò significa quindi che se è in corso un’attività ispettiva, o contestazione limitata al processo verbale di contestazione, il contribuente potrà ancora aderire, a differenza di quanto avviene ora in base alle normative attualmente in vigore, al ravvedimento operoso. Tutto questo sottolinea la volontà del jegislatore di modificare le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, da sempre improntato sulla ufficialità e anche sulla difficoltà di interagire del semplice contribuente chiamato a districarsi spesso all’interno di un groviglio di normative non sempre facili da interpretare.

Si cerca quindi di migliorare la cooperazione e la comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale nonché incentivare l’adempimento spontaneo agli obblighi di natura fiscale (così detto tax compliance). Il legislatore prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso con possibilità da parte di quest’ultimo di segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze alla stessa non noti. Le disposizioni sembrano collocarsi nell’ambito del percorso segnato di semplificazione fiscale già avviato con la legge di delega fiscale (Legge n. 23 del 2014); infatti la legge delega per stimolare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti verso gli obblighi fiscali introduce nuove modalità di collaborazione seppure in alcuni casi le stesse appaiano forzate. La rimodulazione, prevede un’estensione delle casistiche, sia oggettive che temporali, per le quali si può accedere al suddetto istituto al fine di consentire ai contribuenti la regolarizzazione autonoma e volontaria degli inadempimenti fiscali e amministrativi commessi. Chiaramente rimarrà sempre l’elemento premiale ovvero la volontà di premiare maggiormente, con l’applicazione di sanzioni più vantaggiose, il contribuente che regolarizzerà con maggiore tempestività l’adempimento tributario. Per coerenza con il nuovo impianto di ravvedimento operoso saranno via via eliminati gli istituti della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e dell’adesione ai processi verbali di constatazione, con efficacia differita agli atti notificati o consegnati dal 31.12.2016.

Sarà disposto anche un allungamento dei termini sia relativi alla notifica delle cartelle di pagamento che dell’attività di accertamento. Cambiano i termini e le sanzioni per sanare le dichiarazioni dei redditi. Per le dichiarazioni il contribuente potrà rettificare la propria dichiarazione fino al termine di decadenza del potere di accertamento da parte del fisco. Le nuove scadenze per il ravvedimento saranno:

entro 90 giorni - sanzione ridotta a un nono del minimo (3,3 per cento);

entro 2 anni - entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o entro 2 anni dalla data di commissione dell’errore o omissione sanzione ridotta a un settimo (4,2 per cento);

oltre 2 anni - oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o oltre 2 anni dall’errore, omissione con sanzione a un sesto del minimo (5 per cento).

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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