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Partite Iva, le nuove agevolazioni

Partite Iva, le nuove agevolazioni

Diventa possibile un regime a forfait con aliquota del 15%: ecco tutti i vantaggi per il contribuente

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Entra in vigore un nuovo regime di vantaggio per i piccoli titolari di Partita Iva.

Ecco le caratteristiche principali del nuovo regime fiscale agevolato per imprenditori, professionisti e artisti "di dimensioni ridotte": determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i ricavi o i compensi prodotti nell'anno per uno specifico coefficiente (diverso a seconda dell'attività svolta), e applicazione di un'imposta sostitutiva (dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap) con aliquota del 15%, da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'Irpef (in caso di imprese familiari, l'imposta è dovuta sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari).

Questi provvedimenti riguardano quindi i soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa o esercitano una professione o un'arte raggiungendo ricavi o compensi non particolarmente elevati e si devono alla Legge di stabilità 2015.

Contestualmente all'introduzione del nuovo regime, è stata sancita l'abolizione di quegli altri, vale a dire il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino" - articolo 13 della legge 388/2000); il regime contabile agevolato per gli ex minimi; il regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Tuttavia, mentre per i primi due si tratta di una vera e propria cancellazione, il terzo ("nuovi minimi"), potrà ancora essere utilizzato dai contribuenti che già lo applicavano nel 2014. Questi, infatti, potranno andare avanti con quel regime fino al compimento del quinquennio di attività. Ovviamente se si preferisce e risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste, si può passare al nuovo regime forfettario. Per ottenere l'accesso al nuovo regime forfettario, è richiesta la concomitante presenza di alcuni requisiti e condizioni, facendo riferimento all'anno precedente: a) i ricavi/compensi conseguiti/percepiti, non devono superare i limiti indicati nella tabella sottostante a seconda dell'attività svolta; b) le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), non devono eccedere i 5.000 euro lordi; c) il valore complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali che risultano alla chiusura dell'esercizio non deve superare i 20.000 euro; d) eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti non devono essere superiori a quelli d'impresa, arte o professione, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000 euro.

Vediamo ora i vantaggi (con un extra per le start-up).

Sono infatti diversi i benefici per i contribuenti che adottano il nuovo regime fiscale agevolato, a partire dalla semplificazione nella modalità di calcolo del reddito imponibile, che si ottiene, come già accennato, applicando ai ricavi/compensi dell'anno un determinato coefficiente di redditività (varia in base al codice Ateco identificativo dell'attività svolta). Risultano quindi irrilevanti le spese sostenute, tranne i contributi Inps sempre deducibili. Inoltre chi aderisce al nuovo regime forfettario: 1) è esonerato dal versamento Iva e dagli altri adempimenti in materia; 2) è escluso dall'applicazione dell'Irap; 3) non è soggetto a studi di settore e parametri; 4) è esonerato, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, esclusa la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; 5) non subisce l'effettuazione, da parte dei sostituti d'imposta, di ritenute d'acconto sui ricavi/compensi percepiti; 6) contributi Inps ridotti; 7) se nuova attività, nei primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

L’uscita dal regime può essere facoltativa o obbligatoria. I contribuenti che applicano il regime forfettario possono uscire volontariamente, optando per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Quando viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfettario o si verifica una delle cause di esclusione, il regime agevolato cessa di avere effetto dall'anno successivo: il contribuente sarà tenuto a tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario (ad esempio, l'istituzione dei registri contabili e l'addebito dell'Iva).

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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