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Scopriamo il nuovo Riccometro

Scopriamo il nuovo Riccometro

La disciplina sull’Isee, il modello di “Dichiarazione Sostitutiva Unica” e tutte le principali novità

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Dal primo gennaio scorso è operativa la disciplina sull’ISEE, lo strumento in base al quale è possibile stabilire se al contribuente spettano o meno svariati servizi sociali e prestazioni.

È necessario premettere che con l’avvento del nuovo anno, scatta il nuovo e complicato “Riccometro”, meglio conosciuto come ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che è indispensabile per godere in maniera agevolata delle prestazioni e servizi sia sociali che di pubblica utilità. Tuttavia, per entrarne in possesso la strada è lunga e tortuosa; tant’è che la nuova disciplina è contenuta in un manuale di 70 pagine che i diretti interessati saranno chiamati a consultare e studiare.

La differenza tra ISE e ISEE (che ora si compone di 6 modelli), i diversi modelli Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e complicate procedure amministrative, sono solo alcuni dei problemi che attanagliano cittadini e famiglie italiani che, vuoi o non vuoi, hanno comunque bisogno del prezioso documento per potere fruire di servizi agevolati. Giusto per capire l’importanza che l’ISEE gioca nelle famiglie italiane basta volgere uno sguardo alle statistiche, le quali mostrano che nel 2012 sono state presentate più di 6 milioni di Dsu, di cui 5 milioni e mezzo erano famiglie. In tutto questo un altro ruolo fondamentale viene rappresentato in primis da Caf e professionisti, ai quali soprattutto gli anziani si rivolgeranno per i molteplici ostacoli che si troveranno di fronte.

Il nuovo “Riccometro”, entrato in vigore il 2 dicembre 2014, è disciplinato dal D.M. 7/7/2014 che approva il modello di “Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee”.

Tuttavia, dalla suddetta data e fino al 1° gennaio 2015, c’è stato un periodo transitorio durante il quale i Comuni e altri enti erogatori dovevano adeguarsi alle nuove norme; quindi da quest’ultima data il nuovo Riccometro è divenuto operativo. Ora occorre capire come si compone il nuovo Riccometro e quali sono le principali novità rispetto alla disciplina precedente. Partiamo innanzitutto nel precisare la differenza tra ISE e ISEE: il primo altro non è che l’indicatore di ricchezza dell’intero nucleo familiare il cui valore è semplicemente dato dalla somma dei redditi e patrimoni di ciascun componente del nucleo familiare; diversamente l’ISEE è dato dalla ricchezza di ogni singolo componente il nucleo familiare, il cui valore è dato dal rapporto tra l’ISE e il Par (coefficiente della scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare, stabilito dalla legge). Da notare, che ai fini delle prestazioni e servizi sociali si fa riferimento all’ISEE.

Come si ottiene l’ISEE? Per ottenere l’ISEE occorre innanzitutto presentare una specifica domanda che prende il nome di Dsu, che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate: in altre parole, serve per calcolare l’ISEE.

Va ricordato, al riguardo, che alcune parti sono auto-dichiarate e acquisite dagli archivi amministrativi di Agenzia delle Entrate e Inps.

La Dsu, in particolare, si divide in quattro: Dsu-mini, che è il modello ordinario e consente di calcolare l’ISEE-standard: è valida per la generalità delle richieste di prestazioni e/o servizi agevolate, fatta eccezione per i casi specificatamente previsti dalla normativa; Dsu-modulare, è un modello a moduli e va utilizzato obbligatoriamente negli specifici casi in cui non è possibile utilizzare la Dsu-mini e consente di calcolare l’ISEE standard; Dsu-corrente, si tratta di un modello da utilizzare in abbinamento con la Dsu-mini o la Dsu-modulare, in casi espressamente previsti dalla normativa per calcolare l’ISEE-corrente; e infine abbiamo il modulo-integrativo che non sostituisce ma integra una Dsu in due ipotesi, ossia se vi sono dati reddituali di Agenzie Entrate e Inps acquisiti in maniera errata, ovvero se, trascorsi 15 giorni dalla presentazione di una Dsu, non si è ricevuta l’attestazione ISEE. Una volta compilata e consegnata la domanda all’ente che fornisce la prestazione agevolata, o anche al Comune, Caf o alla sede Inps competente per territorio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della Dsu, l’ente è tenuto a consegnare al cittadino l’ISEE che, una volta verificato e controllato, potrà essere consegnato all’ente pubblico di riferimento. Qualora trascorrano più di 15 giorni dalla presentazione della Dsu senza ricevere l’attestazione ISEE, è possibile far ricorso a un “Modulo Integrativo” il quale, una volta compilato, consente di ottenere un’attestazione ISEE provvisoria. Quanto alla durata, essa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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