Vertenze, ecco come risolverle
Uno strumento per prevenire o chiudere contestazioni e che permette di patteggiare l’imponibile
Oggi parliamo dell’accertamento con adesione, lo strumento che permette al contribuente di prevenire le vertenze con il Fisco o di chiuderle dopo che sono iniziate.
Quando si riceve un accertamento o anche prima di averlo ricevuto, è prevista la facoltà di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione (detto anche "concordato") che permette di patteggiare l'imponibile e di ottenere uno "sconto" sulle sanzioni irrogate. In breve i vantaggi: la controversia con l’Amministrazione Finanziaria si chiude definitivamente; infatti l’Ufficio non può effettuare ulteriori accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati che verranno illustrati nel prosieguo.
- Reati tributari: le pene previste sono ridotte fino alla metà e non si applicano le sanzioni accessorie, se il concordato è stato perfezionato prima dell'apertura del dibattito di primo grado, con estinzione del debito tributario.
- Sanzioni amministrative tributarie ridotte a 1/3.
Mediante l’accertamento con adesione si possono "concordare" tutte le più importanti imposte dirette e indirette.
Il contribuente può farsi rappresentare anche da un delegato. Tutti i contribuenti possono proporre accertamento con adesione: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, compresi i sostituti d'imposta.
L'adesione può essere utilizzata anche per definire sia accertamenti analitici che accertamenti induttivi (quindi compresi gli accertamenti sintetici basati sul cosiddetto redditometro, gli accertamenti fondati su "coefficienti presuntivi", sui parametri o sugli studi di settore).
La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'Iva, quando l'accertamento riguarda voci riferibili ad entrambe le imposte.
La definizione del concordato dispiega i suoi effetti anche avuto riguardo ai contributi previdenziali.
Il procedimento di accertamento con adesione viene svolto presso gli uffici locali dell'Agenzia nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Per i contribuenti residenti a Modena e provincia, gli uffici competenti sono dunque: Modena, Sassuolo, Carpi, Pavullo, Mirandola.
La procedura può essere avviata dagli Uffici tributari o dal contribuente.
Vediamo il concordato attivato dall’Ufficio.
L'Ufficio invia al contribuente un "invito al contraddittorio" nel quale sono indicati i periodi di imposta assoggettabili ad accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.
Il contribuente, una volta ricevuto l’invito a comparire, può alternativamente:
- aderire all'invito e partecipare al contraddittorio con l'ufficio;
- non presentarsi, ed attendere l'eventuale avviso di accertamento, riservandosi di impugnarlo davanti alla Commissione tributaria provinciale.
Passiamo invece al concordato attivato dal contribuente.
Il contribuente, dopo aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire, può attivare la procedura di adesione, presentando tale richiesta in carta libera all'ufficio.
La richiesta deve essere presentata - mediante consegna diretta o a mezzo posta e con l'indicazione del recapito anche telefonico - all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
L'Ufficio, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, è tenuto ad invitare, anche telefonicamente, il contribuente che non riesce a mettersi d'accordo con l'Ufficio non perde la possibilità di proporre ricorso alla Commissione provinciale;
Riguardo la conclusione dell'adesione, il concordato si chiude alternativamente:
- con l’accordo di adesione
- con il mancato accordo: in caso di mancato accordo riprendono a decorrere i termini per proporre ricorso. L'adesione si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo.
Il pagamento può essere effettuato: - in unica soluzione, entro i venti giorni successivi alla redazione dell'atto;
- in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali.
Con il perfezionamento della adesione, l'eventuale avviso di accertamento ricevuto in precedenza non ha più alcuna efficacia.
In caso di mancato versamento delle somme dovute il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede alla iscrizione a ruolo delle somme.
Il contribuente può sempre compensare le somme dovute con eventuali crediti.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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