Credito d’imposta per costi dovuti a sisma
Con un provvedimento di alcuni giorni fa, l'Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali massime del credito d'imposta di cui possono usufruire lavoratori autonomi e imprese in relazione ai costi...
Con un provvedimento di alcuni giorni fa, l'Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali massime del credito d'imposta di cui possono usufruire lavoratori autonomi e imprese in relazione ai costi che sono stati sostenuti negli anni 2012 e 2013 per il ripristino oppure la ricostruzione di aziende o studi professionali danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito le aree dell'Emilia e del Veneto il 20 e 29 maggio 2012. A questo riguardo occorre avere presentato valida istanza entro il 29 dicembre scorso.
Il credito d'imposta riconosciuto, in base a quanto è stato stabilito dal provvedimento, è pari all'intero importo richiesto, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2012.
Le risorse stanziate sono infatti sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute, e al 65,0934 per cento di quanto richiesto in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2013. La misura percentuale è stata determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare del credito complessivamente richiesto.
La somma può essere utilizzata, dal giorno 21marzo 2015, tramite compensazione con il modello F24. Ciò significa che aziende, imprese, professionisti potranno utilizzare le somme per versare tasse, contributi, ritenute e anche l'Iva.
La delega di pagamento dovrà viaggiare esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline.
Altre modalità comportano lo scarto dell'operazione di versamento.
Ora vediamo di analizzare come occorre fare per compensare. Il credito d'imposta va evidenziato nel modello F24 con il codice tributo "6843", istituito con la Risoluzione n.30/E del 20 marzo 2015. Tale importo deve essere riportato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui l'agevolazione debba essere restituita, nella colonna "importi a debito versati".
Nel campo "anno di riferimento" va esposto l'anno di sostenimento dei costi. Questa nuova possibilità di compensazione rappresenta un valido aiuto per tutte quelle aziende e quei professionisti che hanno subito dei danni, a volte anche molto ingenti, alla loro attività, permettendo di potere avere un po' di respiro in questi momenti ancora molto difficili in cui la crisi economica sta colpendo duro molti settori, sia dell'industria che delle libere professioni.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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