Il rientro di capitali all’estero
Le complesse regole per la dichiarazione volontaria di chi vuole regolarizzare la posizione
Le norme sulla cosiddetta “voluntary disclosure”, che permette di regolarizzare i capitali detenuti in nero all'estero, sono entrate in vigore il primo gennaio scorso, data a partire dalla quale i soggetti che hanno violato gli obblighi fiscali potrebbero iniziare a presentare la richiesta di collaborazione volontaria. Questi soggetti avranno tempo fino al 30 settembre prossimo, ma è utile iniziare ora anche perché, dopo i chiarimenti della circolare , "sbiancare" i soldi detenuti all'estero non è affatto semplice. Per la richiesta è necessario avvalersi del canale telematico, attraverso un intermediario autorizzato alla trasmissione telematica con l’Agenzia delle Entrate, ossia professionisti che possano secondo il nostro ordinamento prestare assistenza e consulenza fiscale. Il ruolo chiave in questa procedura del professionista è stato evidenziato più volte per la difficoltà e delicatezza della procedura.
Le attività del professionista prendono il via con l’adeguata verifica, ai fini antiriciclaggio, della posizione del contribuente. L’adeguata verifica costituisce anche la base per l’istruttoria preliminare che il professionista deve fare per impostare correttamente la pratica. È necessario inquadrare sia il contribuente che l’origine dei fondi, dei singoli apporti e degli eventuali prelievi significativi. Tale istruttoria preliminare deve anche esaminare accuratamente le eventuali responsabilità penali confrontandole con le cause di non punibilità contenute nella norma. Il professionista incaricato deve avere accesso a una serie di dati da gestire e conservare con la dovuta privacy anche perché qualora dovessero divenire accessibili all’esterno potrebbero essere utilizzati contro lo stesso contribuente che non abbia ancora depositato la sua istanza di collaborazione, con la conseguente esclusione dalla procedura. È necessario un censimento delle attività detenute all’estero. A tal fine dovranno essere recuperati i dati relativi al valore delle attività alla fine di ogni anno, a partire dal 2003. Dopo la ricostruzione storica, dovrà essere indicato dove si trovano le attività alla data di emersione, anche per ottenere i benefici previsti sotto forma di riduzione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge. Infine dovranno essere distintamente riportati i maggiori imponibili non dichiarati e le ritenute non operate, per permettere all’Agenzia di procedere nei calcoli delle imposte, degli interessi e delle sanzioni da versare. Vanno anche indicati (nella sezione I dell’istanza) i codici fiscali dei soggetti collegati. È quindi necessario capire bene subito quali sono i dati da indicare e anche quali sono le conseguenze di una eventuale mancata indicazione. Infatti su questo aspetto si stanno arenando diverse situazioni in cui contribuenti che si erano avvicinati in modo positivo alla procedura di collaborazione volontaria diventano restii davanti alla richiesta di coinvolgere altri soggetti.
Non è di poco conto rilevare che la norma di legge invece non prevederebbe nulla in materia di soggetti collegati. Quando la norma detta le condizioni per avvalersi della disclosure prevede testualmente che il contribuente deve: - indicare spontaneamente gli investimenti e le attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero; - fornire documenti e informazioni per la determinazione dei redditi; -fornire documenti e informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività estere; - versare le somme dovute in base all’invito a comparire. Come si vede, dalle richieste normative è assente ogni riferimento ai soggetti collegati.
La circolare invece individua come soggetti collegati in primo luogo coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività oggetto di emersione; individua poi come collegati i soggetti che presentano un collegamento con il reddito sottratto a imposizione. La procedura di collaborazione volontaria si sdoppia quando sono coinvolte sia le società sia i soci.
Nel caso in cui la società abbia omesso di contabilizzare ricavi, oppure indebitamente dedotto costi e le attività finanziarie siano affluite all’estero nella sfera personale dei soci, in questa situazione l’applicazione delle nuove norme dovrebbe richiedere: per la società, la presentazione dell’istanza di collaborazione nazionale, mediante la quale si sanano le violazioni in materia di Ires, Iva e Irap. Inoltre, se alcuni dei soci che hanno ricevuto le attività sono non qualificati, la società dovrebbe sanare l’omessa ritenuta sulla distribuzione di tali somme a titolo di dividendo.
Riguardo le violazioni che siano avvenute soltanto da parte del socio, va evidenziato che si tratta della situazione in cui un socio di maggioranza, spesso anche amministratore della società, ha approfittato della propria posizione per ottenere a suo favore ricavi o proventi a fronte di servizi resi a terzi. È il caso, ad esempio, in cui il socio-amministratore ha incassato proventi personali sui propri conti esteri. In questa situazione è di tutta evidenza che la società non può e non deve essere coinvolta nella procedura di disclosure, che dovrebbe riguardare esclusivamente la posizione della persona fisica. La voluntary disclosure pone quindi il professionista che assiste il cliente interessato a presentare l’istanza di fronte al rischio della responsabilità anche in sede penale allorché riceve l’autocertificazione dell’assistito sulla formazione delle somme (detenute o meno all’estero) sottratte a tassazione. Vista la difficoltà e delicatezza dell'operazione, il gruppo di Studio Fisco Facile è a disposizione dei lettori che potranno scrivere alla mail: inforientrocapitali@gmail.com.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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