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Consiglio di Stato annulla la variante fatta per la Gm

Consiglio di Stato annulla la variante fatta per la Gm

Camposanto. Le contestazioni della ditta confinante sugli impianti di emissione Dopo 14 anni ecco la sentenza che boccia la soluzione del Comune che li salvava

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CAMPOSANTO. Il Consiglio di Stato ha annullato la variante adottata dal Comune per “salvare” gli impianti di scarico della Nuova Carrozzeria Gm, che una azienda confinante contestava, in quanto troppo vicini al confine di proprietà.

Si tratta di una vicenda ormai decennale, che era anche sortita pubblicamente proprio per le lamentele che quegli impianti di scarico avevano innescato. Nel silenzio delle carte bollate e delle aule del tribunale, si è anche combattuta una battaglia legale da quando il Comune, per togliere spazi di manovra alle proteste, aveva adottato una variante alle norme tecniche di attuazione del Prg, di fatto a favore della situazione venutasi a creare.

In primo grado, per la verità, il Tar aveva dato ragione al Comune. Ma è ormai noto che questo spesso accade in Emilia Romagna, negli scontri legali tra enti locali e cittadini che chiedono l’anullamento di atti considerati prevaricazioni. Comunque sia, a Roma, al Consiglio di Stato, la situazione anche questa volta è stata ribaltata. E ora il Comune dovrà pagare le spese legali sostenute dalla ditta ricorente, per entrambi i giudizi, mentre nel giudizio di primo grado i ricorrenti erano stati condannati a 12mila euro di spese.

Veniamo alla questione. La Soget srl con sede a Carpi, controlla la società Giliola srl, che è proprietaria di un’area con annesso capannone nella zona industriale alle porte di Camposanto.

La proprietà confina su due lori con terreni sui quali - all’epoca del ricorso - sorgevano capannoni di proprietà di una banca, concessi in leasing alla Carrozzeria Nuova Gm.

La Gigliola srl aveva avviato un procedimento dinanzi al Tribunale di Modena, lamentando che i terminali esterni dell’impianto di verniciatura della Gm erano stati illecitamente montati a distanza inferiore dei 5 metri previsti per legge dal confine, in quanto queste strutture erano consentite a distanze minori solo se si fosse trattato di impianti “di modesta entità per impianti tecnologici a sevizio del territorio”. Esempio una cabina enel, la nicchia per i contatori...

Durante il processo, nel luglio del 2001 il Comune con una delibera del consiglio comunale modificava però i suoi regolamenti, aggiungendo che la distanza dei 5 metri non valeva “per impianti tecnologici posti all’esterno di fabbricati produttivi che non abbiano una superficie esterna calpestabile...”. Chissà se quei consiglieri hanno capito costa stavano votando... Di certo la norma sembrava fatta apposta per la questione della Gm.

Nel 2002 partì quindi un primo ricorso al Tar. All’epoca, il ricorso venne accolto, ma solo perchè era una decisione autonoma del Comune, che invece doveva essere vagliata in Provincia. Così nel 2004 il Comune ci ha riprovato, con la solita collaborazione della Provincia, che ha approvato la variante nel 2005. È scattato il nuovo ricorso al Tar, e come detto, è stato respinto, con una sentenza del 2013. Di qui il ricorso in appello al Consiglio di Stato, che si è concluso con la sentenza del 16 dicembre 2014, pubblicata però solo pochi giorni fa. E la sentenza annulla il provvedimento impugnato, in sostanza perchè è illogico e irragionevole che la norma a doppio binario voluta dal Comune finisca per favorire di più una azienda privata rispetto agli impianti di servizio pubblico: «Penalizza paradossalmente proprio gli impianti di pubblica utilità, diretti a servizio e vantaggio dell’intera collettività».

Quattordici anni per vedersi riconosciuta una ragione legale. E non è detto che finisca qui.

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