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Aziende: i passaggi generazionali

Aziende: i passaggi generazionali

Una normativa poco conosciuta ma efficace che prevede notevoli opportunità per gli imprenditori

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Il patto di famiglia, ancora poco utilizzato in termini numerici, ma alle volte strumento altamente necessario, è una novità importante nel sistema del diritto successorio. Nel nostro Paese è infatti piuttosto diffusa la presenza di imprese a carattere familiare.

Ai sensi dell'articolo 768-bis del codice civile il patto di famiglia è "il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti".

Si tratta quindi della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo a uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della "società di famiglia", senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità. Pur incidendo notevolmente sulla sostanza della successione testamentaria dell'imprenditore, il patto di famiglia è un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell'impresa di famiglia. Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore. Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie "compensino" gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte). I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari della azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura eredità. Ma, fatto molto importante, a livello fiscale, il Patto di famiglia è oggetto di agevolazioni di non poco conto. L'articolo 1, comma 78, della legge 296/2006 (che ha integrato la disposizione dell'articolo 3, Dlgs 346/1990) prevede un regime agevolato per i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti che si impegnino a continuare l'attività nei successivi cinque anni. Ai fini fiscali, dunque, i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia sono esenti dall'imposta di trascrizione e dall'imposta catastale per le volture relative, nonchè dalla imposta di successione e donazione. Infatti, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 (e successive modificazioni), i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni non sono soggette ad imposta. La norma trova applicazione anche a favore del coniuge per espressa aggiunta introdotta dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Per il mantenimento dell'agevolazione è necessario, come si è detto, che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa ovvero detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento e che rendano, contestualmente alla stipula del contratto con il quale è disposto il patto di famiglia, una dichiarazione con la quale si impegnino a osservare le predette condizioni.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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