Beni all’estero, una minisanatoria
Sanzioni notevolmente ridotte per chi regolarizza le posizioni: un’opportunità per i casi delicati
Novità importanti per la dichiarazioni dei redditi, dato che la norma europea apre a una minisanatoria per tutti i contribuenti che abbiano beni o denaro all'estero. Con la nuova normativa è più conveniente "ravvedersi". La riduzione delle sanzioni spinge a regolarizzare le violazioni.
Le modifiche introdotte dalla legge Europea in materia di quadro RW aprono infatti le porte a una sanatoria di fatto che consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni commesse beneficiando di sanzioni ridotte. Le recenti norme Europee in merito alla armonizzazione delle norme hanno significativamente modificato l'insieme degli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale, con importanti riflessi nella struttura del quadro RW. In particolare, si è avuto un generale abbassamento delle sanzioni e la soppressione dell'obbligo di dichiarare i trasferimenti da e verso l'estero. Sul tema possiamo ora fornire interessanti chiarimenti circa la possibilità di sanare le violazioni commesse nei precedenti periodi di imposta. Uno degli adempimenti tributari più insidiosi è quello relativo alla compilazione del quadro RW di Unico dedicato a beni e denari posseduti all'estero dai contribuenti italiani. Questo adempimento può risultare obbligatorio anche per soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o che fanno il 730. In questi casi, infatti, i contribuenti devono presentare autonomamente il quadro RW unitamente al frontespizio di Unico. Facile comprendere come in molti casi l'obbligo non sia stato rispettato, anche per mera dimenticanza. A complicare le cose, è stata poi l'introduzione delle imposte Ivie e Ivafe dedicate alla tassazione degli immobili e delle attività finanziarie detenute all'estero. Chi versa tali imposte ammette implicitamente di possedere i sottostanti beni e dunque rischia di innescare un controllo circa l'avvenuta presentazione, per i precedenti periodi di imposta, del quadro RW. Finora le sanzioni relative all'omessa compilazione del quadro RW erano piuttosto onerose. Il vecchio art. 5, D.L. n. 167/1990, prevedeva per l'omessa dichiarazione una sanzione dal 10 al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore. Tali circostanze hanno reso preferibile per molti contribuenti non adempiere agli obblighi di compilazione del quadro RW, limitandosi ad attendere gli esiti di eventuali controlli. Questo scenario è stato radicalmente mutato per effetto delle recenti norme europee recepite dall'Italia.
La sanzione applicabile per l'omessa dichiarazione di investimenti e attività all'estero viene ora ridotta dal 3 al 15%. Tra le buone notizie figura anche la soppressione della sanzione accessoria data dalla confisca di beni di corrispondente valore. Infine vengono soppressi gli obblighi relativi alla comunicazione dei trasferimenti da e verso l'estero che in precedenza venivano dichiarati nelle Sezioni I e III del Quadro RW. Ciò ha comportato, di riflesso, una sostanziale modifica del quadro RW, ora notevolmente semplificato. Ma la cosa più importante è che le nuove sanzioni ridotte si applicheranno anche alle violazioni commesse prima del 4 settembre 2013, ciò in quanto il cosiddetto principio di legalità stabilisce che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile". È un esplicito invito alla regolarizzazione delle violazioni ed è una vera occasione per regolarizzare posizioni delicate. Tutto questo rappresenta un significativo passo per la soluzione di molte delle problematiche connesse agli investimenti esteri, ma soprattutto una sanatoria di fatto che consente ai contribuenti di regolarizzare gli errori commessi beneficiando delle sanzioni ridotte.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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