Sponsorizzazioni e deducibilità
Serve attenzione all’interpretazione delle voci di spesa fra le ipotesi di pubblicità e rappresentanza
L’ipotesi di aziende che sponsorizzano attività sportive o sagre vengono valutate in materia fiscale riguardo i requisiti di deducibilità, per esempio se l'impresa opera prevalentemente all'estero.
Il contribuente, per usufruire della riduzione dell'imponibile, deve dimostrare che l'operazione produce effettivamente benefici e ritorni economici a favore della sua impresa. Il requisito dell'inerenza, che dà il via libera alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, non è dato soltanto dalla congruità dei costi rispetto ai ricavi, ma anche dalla effettiva utilità che la pubblicità svolta dall'impresa a favore del terzo produce per la propria attività.
Pericolosa per il mondo sportivo la posizione assunta dalla Cassazione in materia di sponsorizzazione: a fronte delle spese di sponsorizzazione delle locali squadre di calcio e di pallavolo, nonché della locale sagra di paese, non può essere accolta la tesi della integrale deducibilità dei costi sostenuti dalla società in veste di sponsor in ragione del fatto che l'attività imprenditoriale dalla medesima svolta si rivolge prevalentemente ai mercati esteri. È quanto recentemente stabilito dalla con la sentenza n. 10914 del 27 maggio 2015 attraverso cui la Suprema Corte ha riformato la decisione assunta dalle commissioni di merito accogliendo la tesi proposta dell'Ufficio secondo cui, in ipotesi di rapporti di sponsorizzazione, non è sufficiente che l'azienda affermi di aver sostenuto i relativi costi al fine di incrementare le vendite o acquisire nuova clientela ma è necessario che fornisca specifica prova in merito all'inerenza dello strumento promozionale scelto rispetto alle caratteristiche dell'attività svolta sia sotto il profilo territoriale che della tipologia di clientela interessata.
Il giudizio nasceva, infatti, dall'impugnazione da parte dell'azienda di un avviso di accertamento attraverso cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'indeducibilità dei costi relativi alla sponsorizzazione di sodalizi sportivi e di manifestazione fieristiche, ritenendo che fossero qualificabili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità.
Entrambi i giudizi di merito si erano conclusi con pronunce favorevoli alla contribuente dovendo prendersi atto, secondo le Commissioni Tributarie, dell'evoluzione intervenuta nel tempo del concetto di pubblicità, che comprende anche quei costi che pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi vengono comunque sostenuti per incrementare le vendite, essendo in grado di fare acquisire all'impresa nuova clientela o di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente.
Contro queste pronunce è stato presentato ricorso. L'Ufficio ha sostenuto, tra gli altri motivi, che fosse onere della contribuente "dimostrare che, alla luce delle concrete circostanze del caso, le spese di sponsorizzazione delle locali squadre di calcio e di pallavolo, nonché della locale sagra di paese, non erano solo finalizzate a dare di sé un'immagine pubblica positiva e prospera, ma più specificatamente proseguivano l'obiettivo, coerente e ponderato con la politica commerciale effettivamente perseguita dalla società di procurarsi nuovi clienti ovvero incrementare i volumi di fatturato con quelli già esistenti", non ravvisandosi simili elementi nelle ragioni istruttorie della +azienda, i costi in questione dovevano essere riqualificati quali spese di rappresentanza e, dunque, non interamente deducibili.
Secondo la Cassazione il motivo di impugnazione è da ritenersi fondato. Insistono, i giudici, sulla necessaria dimostrazione da parte dello sponsor dell'inerenza del costo "con particolare riferimento al carattere locale delle iniziative finanziate rispetto ad un'attività imprenditoriale che si rivolgeva prevalentemente ai mercati esteri”. La pronuncia non ha negato in via di principio la riconducibilità delle spese per sponsorizzazioni tra quelle di pubblicità: ha solo stabilito la necessità che sussista un nesso tra l'attività svolta dalla società e quella sponsorizzata. In assenza del nesso, le spese non possono essere considerate di pubblicità, ma di rappresentanza. La qualificazione tra le spese di rappresentanza, sembrerebbe, quindi, il "rimedio" escogitato dalla Corte.
Giorgio Guandalini
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