Il tribunale di Modena: «Ecco perché non fu stupro di gruppo a quella festa in piscina»
Impossibile dimostrare la consapevolezza nei due 18enni che la ragazza non fosse in condizioni di opporre resistenza
MODENA. Non si riesce a dimostrare che i ragazzi, quei due che hanno avuto rapporti sessuali con la 16enne, fossero effettivamente consapevoli della sua “minorata difesa”, ovvero del fatto che la minorenne fosse talmente ubriaca da non riuscire ad opporre una qualche forma di resistenza. È nella sostanza con questa motivazione che il Gup Eleonora De Marco ha assolto i due ragazzi in questione perché il fatto non costituisce reato, assolvendo anche gli altri due ragazzi coinvolti perché ritiene non abbiamo partecipato in alcun modo alla violenza sessuale. Muovendosi con estrema delicatezza e puntigliosità tra tanti punti oscuri, il giudice parte dagli opposti racconti forniti dai protagonisti, dai presenti che erano alla festa, ma arriva a trarre via via delle precise conclusioni.
La più importante: atti sessuali nel bagno della villa con piscina ce ne sono stati ma non si è trattato di una violenza di gruppo in quanto, nella sostanza, uno degli amici faceva il guardone, gli altri due avrebbero agito in sequenza e non contemporaneamente, dandosi “il cambio”, mentre il quarto sarebbe stato escluso dagli avvenimenti quando si è proposto alla ragazza.
La seconda certezza del giudice è il comportamento delle amiche, due in particolare e di una madre che le avrebbe accompagnate per la testimonianza dai carabinieri: tutte preoccupate di scaricare le colpe dello scandalo sulla ragazza e di pulirsi la coscienza con un racconto che sia lo psicoterapeuta che lo stesso giudice ritengono concordato e non attendibile.
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Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza che ha stabilito l’assoluzione di quattro giovani (all’epoca dei fatti diciottenni, mentre un 17enne sarà giudicato dal Tribunale dei Minori): una ventina di pagine in cui la vicenda viene ricostruita secondo tutte le sfaccettature e i racconti di chi, quella sera, si trovava a partecipare alla festa tra amici. C’è il racconto della 16enne sui fatti accaduti in quel bagno, sia nei momenti prima che nelle fasi successive, quando è rientrata a casa accompagnata dal padre. Ci sono le testimonianze delle amiche, i racconti dei ragazzi sulle pratiche sessuali, gli atteggiamenti, le testimonianze circa all’alcol bevuto o fatto bere durante la festa, la canna fumata, le telefonate, i messaggini, gli incontri.
Poi viene illustrato l’incidente probatorio, in cui la 16enne afferma di avere, dei momenti della violenza, dei ricordi a flash, “come se si vedesse da fuori” e che durante le violenze non aveva invocato aiuto, non si era opposta nè spintonando nè cercando di sottrarsi in quanto si sentiva incapace di reagire. Vengono definite importanti e rilevanti le istanze difensive, tanto che viene affermato come “è di tutta evidenza come il materiale probatorio sia estremamente contraddittorio” (secondi i testimoni la 16enne sarebbe uscita dal bagno tranquilla, secondo la ragazzina invece di corsa e piangente) e che “le divergenze non necessariamente depongono per una falsità nelle dichiarazione rese dalla denunciante”. Ma, alla fine dei conti, non si riesce ad avere un quadro preciso, sono troppe le contraddizioni. Emerge “l’assoluta impossibilità di ricostruire i fatti in termini di certezza probatoria”. Le uniche certezze, per stessa ammissione degli imputati, sono che due ragazzi hanno avuto con la 16enne rapporti sessuali nel bagno.
“La tesi difensiva si fonda essenzialmente sul fatto che si sia trattato di rapporti consensuali. Vi sono molti motivi per dubitare sull’esistenza di un effettivo consenso” si legge. Si spiega che non vi è dubbio che la ragazzina fosse quanto meno “alticcia”, e che successivamente “le sue confidenze non possono essere qualificate come un astuto piano per evitare le conseguenze della sua disinvoltura sessuale. Al contrario si deve ritenere che, schiacciata dal peso degli accadimenti abbia cercato conforto in altre persone fino ad arrivare alla determinazione di riferire tutto alla propria madre”. Il problema fondamentale che si è posto il giudice è quello di determinare se i due 18enni si “siano resi conto di abusare di uno stato di minorata difesa della vittima”.
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Lei aveva bevuto e ne avevano approfittato, tuttavia “occorre che sia provata la sussistenza di una serie di elementi: una condizione di inferiorità psichica o fisica del soggetto passivo tale da escludere o limitare la capacità del soggetto di reazione o di autodeterminazione in campo sessuale; la consapevolezza o quanto meno la sicura conoscibilità di tale stato da parte del soggetto attivo”. “Se è vero che il comportamento passivo della vittima e il fatto che scivolasse nella doccia avrebbero dovuto indurli a sospettare che la stessa avesse perso la lucidità necessaria per presentare un valido consenso all’atto sessuale è altrettanto vero che l’assenza di azioni di respingimento e di invocazioni di aiuto avrebbero potuto ingenerare la convinzione che la 16enne fosse consenziente”.
Da qui l’assoluzione dei due 18enni perché il fatto non sussiste.