Arriva la Finanza: diritti e doveri
Le regole per accedere alla sede, le prove documentali che possono essere copiate, come ricorrere
MODENA. Negli ultimi anni la Guardia di Finanza ha intensificato la propria azione investigativa nei confronti dei fenomeni di evasione più gravi e diffusi, in particolare tramite verifiche fiscali nei locali dell’attività dell’impresa. Vediamo quali sono i diritti ed i doveri del contribuente e dei verificatori.
Accessi ai locali. Secondo l’art. 12 comma 1 dello Statuto dei Contribuenti tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prevista dall’articolo 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 costituisce presupposto fondamentale per l’accesso presso i succitati locali, con la conseguenza che, in sua mancanza, si verifica l’illegittimità dell’accesso nonché di tutti gli atti su questo basati.
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio.
Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. In base a due recenti sentenze della Cassazione (n. 19338 e n. 19692 del 2011) la violazione del periodo massimo di permanenza presso la sede del contribuente non comporta comunque la nullità dell’atto. Per ogni giorno di verifica deve essere redatto un apposito processo verbale attestante le operazioni svolte, i rilievi mossi ovvero le tue osservazioni. Al termine del le operazioni di controllo, è redatto un verbale riepilogativo di tutti i rilevi mossi nei confronti del contribuente. Entro 60 giorni dalla notifica di questo verbale è possibile produrre scritti difensivi.
Cosa fanno in concreto i verificatori. Consegnano al contribuente copia dell’ordine di accesso sottoscritto dal Dirigente dell’Ufficio che lo ha autorizzato; informano il contribuente dei suoi diritti e doveri, descrivono, in apposito verbale di verifica, tutte le operazioni di accesso eseguite; redigono quotidianamente il verbale di verifica, documentando l’attività svolta e verbalizzando le domande rivolte al contribuente e le risposte o dichiarazioni ricevute; consegnano al contribuente copia dei processi verbali di verifica e di accesso. La potestà ispettiva riconosciuta all’Amministrazione finanziaria dal vigente ordinamento si scontra con alcune libertà riconosciute dalla Carta Costituzionale: inviolabilità della libertà personale; inviolabilità del domicilio; libertà dell’iniziativa privata economica. Una tutela, costituzionalmente riconosciuta, per il contribuente sottoposto a verifica fiscale è rappresentata dal divieto in capo ai verificatori, in fase di ricerca documentale, di sottoporlo a perquisizione personale. Vige il divieto di procedere coattivamente all’apertura di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli che siano chiusi a chiave.
Prove documentali che l’autorità può copiare o trattenere. In base al comma 7 dell’art. 52 D.P.R. 633/1972, i documenti e le scritture contabili possono essere sequestrati soltanto quando: non è possibile riprodurle o farne constare il contenuto nel verbale; il contribuente contesta il contenuto del verbale; il contribuente rifiuta di sottoscrivere il verbale. I libri e i registri non possono in ogni caso essere sequestrati. I verificatori possono comunque eseguire o farne eseguire copie ed estratti; apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla con la data e il bollo dell’Ufficio; adottare le cautele per evitarne l’alterazione o la sottrazione.
Ricorso del contribuente
Il contribuente, nel caso in cui ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto dei diritti del contribuente, che ha istituito, presso ogni Direzione Regionale delle Entrate, il Garante del contribuente, un organo collegiale formato da tre componenti scelti dalla Commissione Tributaria Regionale.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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