Gazzetta di Modena

Modena

Guerra della piadina Vincono i romagnoli al Consiglio di Stato

di Saverio Cioce
Guerra della piadina Vincono i romagnoli al Consiglio di Stato

Sconfitta la modenese Crm dopo il ricorso al Tar contro l’Igp Niente indicazioni geografiche per chi produce fuori zona

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«Chi di balsamico colpisce, di piadina perisce» hanno ironizzato i forlivesi per commentare la sentenza del Consiglio di Stato che mette la parola fine alla “guerra della piadina”.

Dopo tre anni di ricorsi partiti da Modena è arrivato il verdetto finale da Roma: «A produrre ed etichettare le piadine romagnole con l’indicazione regionale - hanno decretato i supremi giudici amministrativi - possono essere solo le aziende che hanno la sede e la lavorazione dei prodotti in Romagna».

Un brutto colpo per la Crm, la ditta modenese che ha sede in via del Mercato che dopo il primo ricorso al Tar è ricorsa in appello. L’azienda, leader nella preparazione di prodotti da forno, da un quarto di secolo vende “piadine romagnole” confezionate, anche nei supermercati; dopo il riconoscimento dell’Igp ai produttori romagnoli, la Crm ha aperto il contenzioso incassando una doppia sconfitta. Eppure, grazie a Crm, due prodotti regionali come tigelle e piadine, che prima non uscivano dai confini locali, si sono per così dire globalizzate, entrando nelle abitudini e nei gusti di milioni di italiani.

Un successo che ha dato fastidio alla lunga ai romagnoli che, a torto o a ragione, si sentivano titolari della tradizione, anche se farina e acqua si possono trovare ovunque. La trasformazione di tigelle e piadine, da prodotti paesani a superstar della ristorazione veloce, è arrivata in tribunale quando il Ministero delle Politiche Agricole ha dato il via libera all’Igp (Indicazione Geografica Protetta) e mandando alla Commissione Europea tutta la pratica per la registrazione con il via libera del governo.

Per il neonato Coprom (Consorzio di Produzione della Piadina Romagnola) e per tutta la Romagna un successo senza precedenti. Applausi anche dai politici locali di ogni colore, ben felici di distanziarsi dai troppo efficienti cugini emiliani .

Ma anche a voler far la tara nell’ennesima lite tra Emilia e Romagna, ovvero la competizione per il primato nella denominazione d’origine del simbolo della Riviera, la vicenda non ha nulla a che fare con la storia dei parenti-serpenti.

Avete presente la storiella che tutti conoscono da Imola all’Adriatico? «Se vuoi sapere dove finisce la Romagna - dicono - parti da Rimini e fai la via Emilia verso Piacenza. Quando chiedi da bere e ti danno del vino sei in Romagna. Quando ti danno dell’acqua sei arrivato in Emilia».

Ecco, bisognerebbe partire da questo per capire come al momento di arrivare al Consiglio di Stato, dopo la prima sconfitta al Tar regionale, la Crm si sia trovata praticamente isolata.

Persino la Regione Emilia Romagna, guidata dal modenese Stefano Bonaccini, ha difeso le scelte già fatte dal suo predecessore, il ravennate Vasco Errani. E anche se la Crm da sola è capace di vendere la metà delle piadine distribuite dalla grande distribuzione in tutta Italia, i giudici hanno vietato l’uso sulle sue confezioni della dizione “Piadina Romagnola”.

Anche se sul sito ci sono ancora le foto delle confezioni vietate è pacifico che la Crm potrà continuare a produrre, e vendere, tutte le piadine che vuole, comprese quelle rettangolari, ma senza usare aggettivi che richiamino il territorio della Romagna.

Eppure i legali della Crm non hanno trascurato nessun dettaglio per sottolineare che la schiacciatina fatta con acqua e farina non aveva nessuna lievitazione, per cui il microclima non aveva alcuna influenza nel gusto finale, come invece avviene per altri prodotti tipici. «La Piadina romagnola a giudizio dei ricorrenti - hanno sintetizzato il Consiglio di Stato - viene quindi ad essere un marchio di fatto a giudizio dei ricorrenti».

Sulla questione abbastanza delicata della lievitazione e del microclima si è mosso anche il perito del Tar , riconoscendo che il prodotto fabbricato a sud di Forlì non ha differenze con quello fabbricato a Modena. Ma con una differenza di non poco conto.

Il criterio definitivo è stato quello “reputazionale”, già accolto in occasione di altri contenziosi per i prodotti alimentari tipici. «Giustamente - riassume nella sentenza il Consiglio di Stato - il Coprom e il Ministero reputano discriminatorio l’utilizzo dell’Igp alla sola produzione dei chioschi. La Igp si riferisce all’origine di un prodotto come originario di di un’identificata area geografica, indipendentemente dal fatto che avvenga a livello industriale o artigianale. Nel settore agroalimentare molti prodotti Dop e Igp registrano il passaggio da una produzione locale a quello su scala industriale. La tutela comunitaria vale per beni che non solo possono essere prodotti in un solo luogo, ma anche quelli la cui reputazione ha una specifica origine geografica».

La citazione di altre due sentenze analoghe, sempre dello stesso Consiglio di Stato, ha chiuso la sentenza. Quindi Modena, e la Crm, possono continuare a produrre di piadine ma non etichettarle come romagnole.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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