Assegni di mantenimento e tasse
Il beneficiario paga sull’importo incassato, il coniuge che versa può dedurre dal proprio reddito
Oggi parliamo del regime fiscale degli assegni di mantenimento. Ai fini fiscali, in presenza di separazione legale (ed effettiva) o di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (“divorzio”), il coniuge beneficiario dell'assegno dovrà tassare l'importo effettivamente incassato , mentre il coniuge obbligato dal giudice alla corresponsione può dedurre l’assegno effettivamente pagato dal reddito complessivo.
Pertanto, quando è stata pattuita la corresponsione da parte di uno dei coniugi in favore dell'altro di un assegno periodico, in capo al coniuge che percepisce l'assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente. Questi ha l'obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef; quando dal tribunale, invece, viene stabilita, su accordo delle parti, la corresponsione di un assegno una tantum (in unica soluzione), la somma non è considerata come "reddito" e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'Irpef del coniuge che lo percepisce. L'assegno percepito per il solo mantenimento dei figli non costituisce invece reddito assimilato. Attenzione però, se nella sentenza di separazione non è specificato e distinto l'importo dell'assegno destinato al mantenimento dei figli, si considera destinato al coniuge il 50% e pertanto tale somma dovrà essere dichiarata.
Il coniuge che è destinatario dell’assegno periodico di mantenimento gode di una detrazione fiscale d’imposta. Tale detrazione riduce l’imposta lorda e consente una riduzione dell’imposta Irpef effettivamente da pagare. il coniuge percettore di assegno di mantenimento che abbia un proprio lavoro e quindi un proprio reddito derivante dal lavoro dipendente deve valutare la convenienza a richiedere le detrazioni per tale categoria di redditi.
Il coniuge che invece corrisponde l'assegno di mantenimento deduce tale somma dal proprio reddito ma eventuali altri contributi concessi al coniuge separato, diversi dall'assegno periodico, non sono deducibili dal reddito. È condizione necessaria per la deducibilità dell’assegno di mantenimento che tale obbligo debba essere disposto dal giudice. Ciò comporta che non è deducibile la somma versata volontariamente a titolo di assegno di mantenimento, come accade, ad esempio, nei casi di separazione di fatto; è possibile dedurre esclusivamente la spesa sostenuta per il mantenimento dell’ex-coniuge. Se la somma corrisposta comprende anche il mantenimento dei figli, la quota a loro riferita non è deducibile, è quindi possibile dedurre la spesa solo se riferita ad assegni periodici. Se i coniugi, anche con giudizio del Tribunale, scelgono, in luogo degli assegni periodici di mantenimento, il versamento di una somma in un’unica soluzione, la spesa non è mai deducibile. I soggetti passivi della imposta sul reddito delle persone fisiche devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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