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Sisma e imprese: la delocalizzazione non sarà tassata

Sisma e imprese: la delocalizzazione non sarà tassata

L’Agenzia delle Entrate dà ragione all’appello di Cna I contributi per trasferire la produzione non fanno reddito

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Vince la Cna, vincono gli imprenditori mentre perde la burocratica interpretazione che pretendeva un ulteriore obolo dalle aziende terremotate e delocalizzate. La vicenda è nota: il contributo concesso a favore di chi aveva delocalizzato temporaneamente (bando Por-Fesr Asse IV) sino a ieri erano soggetti a tassazione, come se si trattasse di un “normale” reddito d’impresa. Un’interpretazione penalizzante per le imprese, che Cna aveva ravvisato, in contrasto con altre interpretazioni. Una valutazione, quella dell’associazione, confermata poi dalla Regione. Cna, però, non si è accontentata di avere ragione, ma si è attivata per cambiare l’interpretazione, muovendosi - prima come Rete Imprese Italia, poi autonomamente - a livello regionale e nazionale, con l’Agenzia delle Entrate, per cercare di ottenere il riconoscimento di quelle ragioni oggettive che avrebbero dovuto giustificare la detassabilità dei contributi. E alla fine l’Agenzia ha stabilito la detassabilità del contributo per la delocalizzazione, con l’unica condizione che il danno conseguente al sisma sia comprovato da un perizia giurata, peraltro spesso già in possesso delle imprese. Si tratta di un notevole beneficio economico per gli imprenditori, in molti casi pari a qualche migliaia di euro.

«Alla luce delle valutazioni - si legge nel documento dell’Agenzia - si ritiene che il “contributo Por-Fesr” possa essere “detassato” esclusivamente al ricorrere dei requisiti e delle condizioni posti dalla norma agevolativa (il beneficiario deve aver subito un danno per effetto degli eventi sismici; il danno deve essere comprovato da perizia giurata; non deve esserci una sovra compensazione dei danni subiti per effetto degli eventi sismici). A tale ultimo riguardo, corre l’obbligo di evidenziare che il vantaggio fiscale conseguente alla non concorrenza del contributo in parola “alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive”, in quanto finalizzato anch’esso a compensare i danni connessi agli eventi sismici».

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