Modena, tombole e lotterie: ecco le regole fiscali
Associazioni ed enti senza scopo di lucro possono avere l’autorizzazione, ma entro certi limiti. La rubrica "Fisco Facile" spiega tutte le regole
MODENA. Tombole, lotterie e pesche di beneficenza sono forse le attività più semplici da organizzare e più immediate per un’associazione per raccogliere i fondi di cui ha bisogno per il primo sostentamento o la realizzazione di un progetto specifico. Alcune norme è bene comunque conoscerle prima di iniziare l’organizzazione, in particolare bisogna partire dalla norma in cui si stabilisce che: “è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche” tranne nel caso in cui tali manifestazioni siano promosse da associazioni (assistenziali, culturali, ricreative, sportive) ed enti morali senza scopo di lucro, ma per soddisfare una necessità finanziaria dell’ente stesso.
La cosa importante è che l’ammontare complessivo della vendita dei biglietti (vendita che deve essere limitata al territorio della provincia) non superi i 51.645,69 euro. Per la tombola i premi assegnati non devono però superare il valore complessivo di 12.911,42 euro. Ricordiamo inoltre che la vendita delle cartelle (contrassegnate da serie e numerazione progressiva) deve essere circoscritta al Comune in cui si effettua la tombola e ai Comuni limitrofi. La pesca di beneficenza non deve avere un ricavo superiore a 51.645,69 euro; la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si svolge la manifestazione.
Per organizzare una di queste manifestazioni si deve inviare una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, indicando le finalità della manifestazione, l’ambito territoriale di effettuazione, il numero di biglietti e il loro importo. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del suddetto Ministero, si intende rilasciato nulla-osta all’effettuazione della manifestazione. Consigliamo quindi di inviare tale comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un paio di mesi prima della data stabilita per la raccolta fondi. Ottenuto quindi il nulla-osta, il legale rappresentante dell’ente o dell’associazione deve darne informazione al prefetto e al sindaco del Comune di competenza, entro 30 giorni dallo svolgersi della manifestazione. Eventuali variazioni devono essere comunicate nei trenta giorni precedenti la manifestazione, per consentire i controlli da parte degli organi competenti.
La prefettura verifica il rispetto di tutte le condizioni previste dal Dpr 430/2001, mentre il Comune ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento della manifestazione stessa. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’associazione provvede a ritirare, prima dell’estrazione, tutti i biglietti o le cartelle invenduti, dichiarandoli nulli. L’estrazione deve essere effettuata alla presenza del sindaco (o di un suo incaricato) del Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; al termine della manifestazione deve essere redatto un apposito verbale una cui copia deve essere rilasciata al rappresentante comunale e un’altra trasmessa alla prefettura. Fiscalmente i fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito e, oltre ad essere esclusi da Iva, sono esenti da ogni altro tributo.
Queste agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono: - pubbliche e svolte in modo occasionale; - concomitanti con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. La legge non specifica però quando le raccolte pubbliche possano essere considerate “occasionali” e quindi fruire delle agevolazioni fiscali. L’unico riferimento potenzialmente applicabile è quello contenuto nell’art. 25, comma 2, della Legge 133/1999: si stabilisce che, affinché le raccolte di fondi possano essere considerate escluse dal calcolo della base imponibile, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: - il numero di eventi durante il periodo d’imposta non deve essere superiore a 2; - l’importo dei fondi raccolti non deve superare il limite massimo di 51.645,69 euro. Il rispetto di tali condizioni consente di essere al riparo da eventuali contestazioni in caso di controlli fiscali.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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