Capitali all’estero, nuova proroga
Fino al 30 novembre per le domande e al 31 dicembre per le integrazioni. Già emersi 30 miliardi
Il popolo dei detentori di somme all'estero è stato accontentato. L'originario termine del 30 settembre 2015, già oggetto di proroga "tecnica" al 30 ottobre, è stato prolungato di due mesi (quindi al 30 novembre), con ulteriori trenta giorni di tempo per le eventuali integrazioni e il completamento dei dossier. I contribuenti che non hanno ancora fatto nulla avranno quindi ancora due mesi per presentare l'istanza, anche se occorrerà continuare a prestare attenzione alle cause ostative (controlli fiscali o procedimenti penali riguardanti materie oggetto di voluntary disclosure) che non sono invece sospese dalla proroga. Il tempo ulteriore concesso in extremis dal governo era necessario per potere rimediare ai ritardi con cui il legislatore ha chiarito alcuni elementi centrali della cosiddetta “voluntary disclosure”. La dilazione temporale permetterà di aprire a nuove adesioni, soprattutto quelle di coloro rimasti sinora alla finestra attendendo la definizione dei punti critici (fra tutti, la non operatività del raddoppio dei termini per i Paesi black list con accodo). L'Agenzia delle entrate, dopo un primo bilancio di circa 60mila istanze presentate al 30 settembre, si aspetta che dal popolo degli indecisi arrivino almeno altre 30mila richieste. Non sarebbe tuttavia inverosimile pronosticare 100mila adesioni complessive. Anche l'ammontare dei capitali in procinto di ricevere la cittadinanza italiana (a fine settembre, quasi 30 miliardi) sembra destinato a salire sensibilmente. Meno certi (o perlomeno difficilmente pronosticabili, per ora) invece gli effetti sul gettito correlato ai capitali rientrati. L'Agenzia avrà poi un'anno di tempo, vale a dire entro il 31 dicembre del prossimo anno, per controllare e sottoporre a verifica le domande.
Il fisco ha un anno di tempo in più per effettuare gli accertamenti sulle annualità in scadenza: ma i contribuenti (finalmente) virtuosi, che abbiano denunciato correttamente la propria posizione, possono beneficiare di una più ravvicinata certezza sul termine di chiusura della procedura. La modifica è perfettamente intonata allo spirito della voluntary disclosure: completa, spontanea e trasparente autodenuncia, da parte del contribuente e completa definizione degli anni oggetto di procedura in tempi ragionevoli da parte del fisco. Il 31 dicembre 2016 dunque è la data che conferisce efficacia "tombale" alla voluntary. C'è da chiedersi se non sarebbe stato altrettanto coerente con la ratio della norma prevedere che, trascorso il 31 dicembre 2016 e definita la procedura, tutto ciò che in essa non è confluito non possa più formare oggetto di contestazioni da parte del fisco.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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