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Bond spazzatura: l’ordine di acquisto non c’è, paga la banca

di Carlo Gregori
Bond spazzatura: l’ordine di acquisto non c’è, paga la banca

Crac Finmek: il tribunale civile condanna un istituto a rifondere, dopo dodici anni, 30mila euro a un cliente

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MODENA. La banca continuava a insistere: il cliente aveva dato ordine di comperare obbligazioni della finanziaria lussemburghese per 30mila euro. Ma il cliente era risoluto: non era vero, non c’era alcun documento scritto che potesse provarlo perché l’ordine non era mai stato impartito. Così, tredici anni dopo il presunto ordine e undici anni dopo il crac della finanziaria, il Tribunale civile di Milano a riconosciuto che il cliente aveva ragione. Se non sempre, questa volta l’aveva.

il contenzioso riguardava il tristemente noto crac della Finmek International, una finanziaria lussemburghese che ha lasciato un pugno di mosche in mano a tanti risparmiatori con le emissioni di suoi bond a scadenza 2004 che promettevano interessi al 7%.

Un modenese si è trovato a dover giustificare l’acquisto di questi bond spazzatura presso la sua banca, la Banca Popolare Commercio Industria presso la filiale di Modena. La banca sosteneva che aveva perso i 30mila euro investiti. Ma il cliente ha negato tutto e anzi ha sostenuto di non aver mai dato alcun ordine di acquisto di quei bond.

Anni dopo ha fatto anche domanda di accedere al documento, ma il documento non c’era. Così è nata una causa civile che è terminata adesso. Il modenese, assistito dall’avvocato Stefania Cattani, ha visto riconosciute le sue ragioni e il giudice ha disposto che la banca gli rimborsi la somma di 26.328 euro più interessi legali condannando la banca a pagare le spese di giudizio.

La causa è stata molto complessa perché verteva sulla verifica di una pratica molto diffusa negli uffici titoli delle banche italiane: l’ordine orale di acquisto che viene fatto o di persona oppure via telefono. È d’uso comune per i clienti abituali nel fare trading con un operatore bancario e si conclude però subito dopo con la firma del contratto. Di solito vale per l’acquisto di azioni, dato che i tempi stretti spingono a dare ordini orali per arginare le variazioni. Ma per le obbligazioni lussemburghesi, un prodotto finanziario estero, è valido questo sistema?

La filiale bancaria sosteneva davanti al giudice di aver avuto l’ordine di acquisto di quei bond pattume il 12 luglio 2002. Peccato che non ci fosse un documento scritto a provarlo. La banca allora ha sostenuto a sua discolpa la normativa della Consob che invoca la conservazione delle registrazioni di ordini via telefono. Ma il cliente ha invece avuto buon gioco a ricordare che i bond Finmek erano un prodotto diverso e che in ogni caso l’ordine di acquisto delle Finmek International richiedevano un testo scritto e firmato. La banca doveva provare quest’ordine perché così prevede il Codice civile ma la banca non ha prodotto niente del genere se non appunto il ricorso alla normativa Consob che prevede di conservare queste registrazioni di ordini telefonici per due anni. Ma anche la registrazione non è stata prodotta. In questo modo non è stata ammessa la prova testimoniale e quindi la difesa della banca è risultata irrilevante. L’unica carta giocata dall’istituto è stata la richiesta di copia dell’ordine fatta nel 2008 dal cliente. Un documento che attesta solo la volontà di sapere del cliente. Per questo il giudice ha ritenuto nullo quest’ordine di acquisto e condannato la banca al risarcimento.

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