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Società sportive e regimi fiscali

Società sportive e regimi fiscali

Gli accorgimenti e i requisiti necessari nel reperimento delle risorse per godere delle agevolazioni

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Le associazioni sportive dilettantistiche ovviamente per lo svolgimento della propria attività necessitano non solo di risorse umane ma anche di risorse finanziarie.

Il reperimento di tali risorse, oltre che per effetto del versamento delle quote e dei contributi degli associati, può avvenire attraverso ulteriori strumenti e fonti: si va quindi dai contributi erogati da enti pubblici alle raccolte fondi, dalle erogazioni liberali alla pubblicità e alle sponsorizzazioni, oltre che al cosiddetto cinque per mille.

Si tratta di canali di finanziamento diversi che potenzialmente sono disponibili a sostenerne l’attività. La nostra attenzione si concentrerà dunque sul regime fiscale che riguarda le raccolte fondi e le erogazioni liberali.

La raccolta fondi è uno strumento di finanziamento tipico degli enti non profit, categoria alla quale le associazioni sportive dilettantistiche appartengono. Tale modalità è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore, che, al ricorrere di determinati requisiti, riconosce specifiche agevolazioni fiscali, la cui giustificazione può essere rinvenuta nella rilevanza sociale degli atti di liberalità intesi in senso ampio.

In particolare, l’articolo 143, comma 3, lettera a), Tuir, dice che non concorrono “in ogni caso” alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Tali fondi, sono quindi esenti da tassazione.

A fronte di queste rilevanti agevolazioni fiscali, il comma 2 dell’articolo 20, Dpr 600/1973, prevede un obbligo generalizzato di redazione di un apposito e specifico rendiconto. Detto obbligo si aggiunge, pertanto, agli ulteriori adempimenti contabili cui l’ente è tenuto in base alla normativa civilistica o fiscale.

I proventi realizzati mediante tali raccolte non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Ires, e sono altresì esclusi da Irap e Iva, al ricorrere delle seguenti condizioni.

Pubblicità. Le raccolte fondi devono essere pubbliche, ossia proposte al pubblico e quindi dirette alla generalità dei soggetti.

Occasionalità. Deve trattarsi di raccolte effettuate occasionalmente. A tal proposito, rispetto alle associazioni sportive dilettantistiche ( in regime di legge 398/1991) il requisito della occasionalità è espressamente fissato in un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno.

Limite di importo. L’ammontare dei proventi derivanti dalle raccolte fondi non deve essere superiore al limite annuo di 51.645,69 euro.

Modico valore. Le raccolte fondi possono essere effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. Le stesse possono realizzarsi anche con la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato. Le raccolte fondi devono essere effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione. Ne consegue che costituiscono reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche: la parte dei proventi eccedenti l’importo di 51.645,69 euro, i proventi derivanti da attività o da raccolte di fondi che non abbiano il carattere di occasionalità e saltuarietà, i proventi conseguiti oltre l’ambito delle due manifestazioni per periodo di imposta.

Obbligo di rendicontazione. A tutela della fede pubblica, in capo a tutti gli enti non commerciali (quindi anche alle associazioni dilettantistiche) che effettuano raccolte pubbliche di fondi, la legge, pone un preciso obbligo contabile, stabilendo che gli stessi sono tenuti a redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un apposito e separato rendiconto (distinto, cioè, dal rendiconto annuale) relativo, appunto, a ciascuna raccolta fondi effettuata. Nel rendiconto devono essere riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti a ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) nell’ambito delle quali le raccolte sono state effettuate. La previsione di precise condizioni e di appositi adempimenti contabili evidenzia la volontà del legislatore di garantire che le raccolte siano realizzate in maniera trasparente, nel precipuo interesse di coloro che intendono partecipare alle iniziative.

Da qui la necessità che l’associazione rappresenti correttamente e chiaramente i fatti di gestione relativi alle singole raccolte. In altri termini, l’apposito e separato rendiconto deve fornire la dimostrazione di come i fondi raccolti siano stati reperiti e impiegati. Le raccolte fondi, in genere, sono effettuate allo scopo di finanziare specifici progetti, funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. È opportuno, peraltro, che il vincolo di destinazione sia formalizzato mediante apposita delibera del consiglio direttivo o dell’assemblea. E se non si tiene il rendiconto? L'Agenzia delle Entrate è molto chiara "diversamente, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto (…) e in relazione ai quali l’associazione sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione devono essere assoggettati a tassazione (…). In tal caso, i proventi di cui trattasi, (…), concorrono alla determinazione dell’importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge 398/1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte sia agli adempimenti contabili”. Attenzione quindi, si pagano le imposte come per una normale attività commerciale.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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