Credito d’imposta per chi investe
La disciplina del Decreto Destinazione Italia del 2013 è stata cambiata dalla Legge di Stabilità 2015
Una grande novità per le aziende che investono in ricerca e sviluppo con il credito d'imposta utilizzabile dal primo gennaio, cioè venerdì scorso, in base al Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9/2014).
La Legge di Stabilità 2015 ha riscritto la disciplina di tale credito d'imposta, che ora è riconosciuto: per gli anni 2015 - 2019 (anziché 2014 - 2016); a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a euro 500 milioni); fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario; nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno euro 30.000 (anziché euro 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta; anche per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali. Successivamente, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.05.2015, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono state adottate le disposizione attuative del credito d'imposta in esame.
Ora, con la Risoluzione n. 97/E del 25.11.2015, l'Agenzia delle Entrate ha anche istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.
Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo spetta ora a tutte le imprese che investono in tali attività, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali) dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e anche a prescindere dal fatturato. È stato eliminato, infatti, il limite massimo di fatturato di euro 500 milioni prima previsto dal Decreto Destinazione Italia.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo: spese agevolabili
Sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per: assunzione di personale "altamente qualificato" impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo; quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.1988, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA); costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative; competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne; relativamente alla seguenti attività di ricerca e sviluppo: lavori sperimentali o teorici aventi per l’acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti; acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo: misura
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25%degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni. Viene previsto che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: assunzione di personale altamente qualificato; costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative. Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo: come utilizzarlo in compensazione
L'art. 6, comma 3, del Decreto MEF 27.05.2015 ha stabilito che il credito d'imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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