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l’accusa È di frode in commercio

Aceto De Nigris: il Pm chiede pena di nove mesi

di Vincenzo Brancatisano
Aceto De Nigris: il Pm chiede pena di nove mesi

L’avvocato, Luca Pastorelli, nell’udienza di ieri ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste e perché non costituisce reato. Questa la posizione della difesa di Luca De Nigris...

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L’avvocato, Luca Pastorelli, nell’udienza di ieri ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste e perché non costituisce reato. Questa la posizione della difesa di Luca De Nigris amministratore della Aimo, colosso italiano per la produzione di aceto balsamico (l’industria si trova nella frazione di S. Croce e lo stabilimento è visibile dall’autostrada).

Si tratta di un caso, secondo l’accusa, di frode commerciale. La difesa, invece, sostiene che il prodotto messo in commercio era perfettamente in regola con le norme che vigevano all’epoca dei fatti. «Ci tengo a sottolineare - spiega il legale Pastorelli - che il Ministero competente, dopo l’indagine, dispose il dissequestro della merce contestata. Il pubblico minidtero però ha deciso di andare avanti chiedendo una pena di 9 mesi e una multa di 250mila euro». La vicenda riguarda una partita di aceto balsamico industriale commercializzata nel 2009. La vicenda si è verificata in un momento in cui era in vigore una serie di norme transitorie del disciplinare sull’Igp (Indicazione geografica protetta), emesso appunto nel 2009. Una vicenda che aveva attirato l’attenzione del Consorzio aceto balsamico Igp di Modena. La Aimo, attraverso i suoi difensori ha però sempre negato ogni addebito rivendicando la propria correttezza.

La vicenda, come detto, riguarda una grossa partita di balsamico industriale messa in commercio in quel delicato momento di transizione per la disciplina produttiva. Il disciplinare appena varato dal Ministero per le politiche agricole prevedeva un’applicazione transitoria dal vecchio al nuovo regime. Secondo l’accusa, la Aimo e De Nigris avrebbero applicato le vecchie norme, molto più vantaggiose per loro.

In sostanza, sempre secondo l’accusa, le confezioni non avrebbero seguito le nuove disposizioni ma quelle vecchie, più “elastiche” a livello commerciale e ovviamente più redditizie per l’azienda produttrice. Al centro del processo c’è dunque il concetto stesso di denominazione di balsamico di Modena così come era espressa sull’etichetta del colosso degli aceti. La difesa nelle precedenti udienze che si sono svolte ha portato davanti al giudice alcuni consulenti (docenti universitari di merceologia) che hanno fatto luce sulla questione. A questo punto non resta che attendere la prossima udienza che si svolgerà il 24 febbraio durante la quale sarà emessa sentenza.

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