Gazzetta di Modena

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«La diffusione dei video costituisce reato»

Camera Penale alla procura: «La privacy non c’entra: in gioco neutralità e regolarità del processo»

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Non si placa la polemica tra la Procura di Modena e la Camera penale sulla divulgazione del video in cui si mostrano i maltrattamenti all’interno dell’asilo “Ventre”. Di ieri l’ultimo attacco della Camera penale: «Il procuratore della repubblica di Modena, Lucia Musti, ha pubblicamente replicato al comunicato della Camera Penale di Modena che stigmatizzava la recente pubblicazione di atti di indagine. Il procuratore ritiene che il particolare interesse pubblico dei fatti oggetto di indagine giustifichi la divulgazione delle video riprese dalle quali peraltro, secondo il procuratore capo, non sarebbero riconoscibili né l’insegnante né i bambini. Non è questo il punto. La camera penale di Modena non intendeva censurare la violazione di norme poste a tutela della privacy, bensì difendere le regole del processo, a tutela dei cittadini e della corretta amministrazione della giustizia. Regola fondante del processo accusatorio è appunto il divieto di conoscenza degli atti di indagine da parte del giudice del processo; atti di indagine che dovrebbero restare inseriti nel fascicolo del Pm fino a che il giudice non ne possa venire a conoscenza, durante la celebrazione del processo e nel rispetto delle regole di assunzione della prova. Il tema in gioco è la neutralità ed imparzialità del giudice che non dovrebbe infatti essere condizionato nella sua decisione dalla preventiva visione di atti di indagine, selezionati dall’accusa, che producono altresì, ed inevitabilmente, l’effetto di gogna mediatica. In gioco c’è da un lato il diritto dell’informazione su fatti di evidente interesse pubblico e, dall’altro, l’interesse a che i processi siano celebrati nel rispetto di regole previste dal legislatore perché si possa giungere, al termine del giudizio, ad una decisione giusta. Il bilanciamento di tali interessi, tutti di rango primario, non è lasciato alla discrezionalità del singolo magistrato inquirente, o delle forze di polizia che conducono le indagini, ed ancora meno alla decisione degli organi di informazione che ovviamente compiono il proprio dovere nella diffusione delle notizie che vengono consegnate, ma è invece direttamente regolato ed imposto dalla legge processuale, la quale, all’articolo 114 del codice di rito, espressamente prevede il divieto di pubblicazione anche parziale degli atti di indagine, almeno fino alla conclusione delle indagini preliminari. I fotogrammi riprodotti dalla stampa e ripresi dalle emittenti televisive costituiscono evidentemente un atto rilevante delle indagini in corso, che come tale non poteva essere pubblicato. La violazione di tale divieto di pubblicazione è stata ritenuta dal legislatore un illecito così rilevante da essere disciplinato come specifico reato, previsto e punito dall’articolo 684 del codice penale. L’intervento della camera penale è quindi finalizzato a ribadire che i processi devono essere celebrati nelle aule di giustizia e non sui media, i quali tendono per ovvie ragioni a spettacolarizzare le vicende ed aderire a priori all’ipotesi accusatori, con l’effetto di divulgare nella collettività un’anticipazione della condanna a carico dell’indagato, prima ancora che questi, immediatamente trasformato in mostro, possa iniziare a difendersi dall’accusa. Si ribadisce, da ultimo, che l’intervento della camera penale prescinde totalmente dal merito della vicenda alla ribalta della cronaca locale, vicenda sulla quale il direttivo della camera non intende esprimere alcuna valutazione».

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