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Ecco i reati di natura tributaria

Ecco i reati di natura tributaria

Chi ne risponde, le ipotesi di fatture false, l’omessa presentazione della dichiarazione, l’Iva

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In materia di Fisco infrangere le norme rientra nell’ambito penale al verificarsi di alcuni eventi che possono consistere nell’emissione di fatture false, per costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile Irpef o Ires. Le pene dovranno anche essere calate all’interno del disegno posto in essere dall’imprenditore e distinguere tra evasione ed elusione fiscale.

Chi risponde penalmente per i reati tributari delle società. Per le società rispondono i responsabili legali, amministratori unici, presidente del consiglio di amministrazione e coloro che sono muniti di specifiche deleghe per l’espletamento delle loro mansioni, quindi tutti coloro che sono firmatari della dichiarazione dei redditi. In sede di accertamento si va ad indagare anche su chi sia il titolare effettivo della società e se vi siano eventuali prestanomi o teste di legno.

L’emissione di fatture false o per importi superiori o inferiori al loro reale valore. Qualora fosse contestata dal fisco la falsa fatturazione o sovraffatturazione non sono neanche previsti dei limiti quantitativi e c’è una sanzione penale; per questo motivo basta anche una fattura falsa di un euro e si è perseguibili penalmente. Le sanzioni in questo caso vanno da sei mesi a due anni di reclusione e semprechè il valore della fattura sia inferiore ai 154.937 euro ( i vecchi 300 milioni di lire). Se il valore della fattura supera il limite dei vecchi 300 milioni allora come sanzione penale è previsto un periodo di reclusione che può andare dai 18 mesi ai sei anni.

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o infedele dichiarazione. Tuttavia il penale scatta anche solo per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi qualora l’imposta evasa sia superiore ai 77.468 euro (i vecchi 150 milioni di lire) e prevede un periodo di reclusione da un anno a tre anni. La parte peggiore è che in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi il reddito sarà determinato dai verificatori o dalla Guardia di finanza in base alla ricostruzione della contabilità e alla documentazione rinvenuta: leggendo alcune sentenze in materia, le ricostruzioni portano imponibili spesso considerati ben più alti di quelli dichiarati dalle controparti accertate.

Novità dal primo gennaio 2016. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione le sanzioni vengono leggermente modificate in quanto viene eliminata la previsione relativa al raddoppio delle sanzioni che vanno da 258, anzi oggi da 250, a 1000 euro nel caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Viene invece introdotta una sanzione che va dal 60 per cento al 120 per cento nel caso di dichiarazione presentata successivamente e comunque entro i termini di trasmissione telematica della dichiarazione relativa all’anno successivo rispetto a quello a cui si riferiva la dichiarazione omessa. Nel caso in cui non siano dovute imposte è comunque prevista una sanzione minima arrivata da 155 euro a 500 con possibile raddoppio della multa stessa nel caso in cui si tratti di soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Infedele dichiarazione. Dal primo gennaio 2016 il range della sanzione ordinaria passa dal 100% – 200% dell’imposta al 90% 180%. Fortunatamente salgono le soglie di punibilità: la nuova soglia di punibilità sale a 150 mila euro contro gli attuali 50 mila euro.

Omesso versamento delle ritenute e dell’Iva. Qualche anno fa ha destato molto scalpore tra gli addetti ai lavori l’introduzione del reato penale commesso al mancato versamento delle ritenute certificate per importi superiori a 50mila euro. La pena in questo caso può variare da 6 mesi a due anni. Lo stesso dicasi per l’Iva. In questo caso si deve stare attenti alle tempistiche previste dal legislatore in quanto sono stringenti: va sottolineato che in questo caso la sanzione penale può scattare direttamente già dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento dell’acconto dovuto sull’anno di imposta successivo a quello del mancato versamento. Va ricordato che in questo caso il carente versamento resta punito con una sanzione, il 30%, ma si ricordi che ci si potrà avvalere del nuovo ravvedimento operoso che è stato ritoccato nelle aliquote sanzionatorie a partire dal primo gennaio 2016.

Dichiarazione fraudolenta. Qui ci muoviamo nel campo in cui il dolo è un elemento più marcato in quanto parliamo di false dichiarazioni, falsificazione, manomissione di scritture contabili, false denunce. La sanzione penale in questo caso scatta quando la dichiarazione fraudolenta determina un’evasione di imposta superiore ai 77.468 euro e sottrazione di attivi patrimoniali superiore 1.549.370 o al 5% del totale. In questo caso il legislatore prevede un inasprimento della pena in quanto la sanzione penale prevede un periodo che parte da 18 mesi e può arrivare fino a 6 anni. Inoltre viene previsto che nel caso di evasioni per imposte evase superiori ai 3 milioni di euro e maggiori del 30% del volume d’affari Iva non sarà concesso il beneficio della condizionale.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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