Abuso all’azienda di suini: niente soldi al Comune
FORMIGINE. Realizzazione di un wc, ampliamento della superficie e trasformazione di un box in bagno-doccia e spogliatoio nella porcilaia; costruzione di un servizio igienico e di un ripostiglio nel...
FORMIGINE. Realizzazione di un wc, ampliamento della superficie e trasformazione di un box in bagno-doccia e spogliatoio nella porcilaia; costruzione di un servizio igienico e di un ripostiglio nel basso comodo; chiusura di una tettoia per separare la zona di carico/scarico dalla zona di spaccio/vendita. Sono gli abusi contestati dal Comune ad un’azienda suinicola di Colombaro, a cui invece che imporre la demolizione chiese 100mila euro di sanzioni, poi diventati 60mila in seguito ad una perizia estimativa redatta da un geometra incaricato dai proprietari dell’azienda.
Ma contro quella cifra, ritenuta spropositata e senza una motivazione reale, i titolari, difesi dagli avvocati Matilde Palmieri, Elena Toni e Riccarda Rondinini hanno presentato ricorso al Tar. L’abuso edilizio risale al 2003 quando viene presentata al Comune un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per alcuni interventi in parziale difformità e in assenza di titolo edilizio. Dal municipio parte una multa di oltre 100mila euro, il doppio rispetto all’incremento del valore dell’immobile, stimato in poco più di 50mila euro dalla Commissione Provinciale nel 2006, che poi viene ridotta a 60mila.
Ma è sui valori - 100 euro al metro per i locali servizi e accessori, 200 euro per il carico/scarico e 400 euro per lo spaccio/vendita - che i proprietari dell’immobile si oppongono. E alla fine avranno ragione. Perché il prezzo stimato non viene motivato, tant’è che il Tar scrive “non vi è traccia di quali siano gli immobili aventi caratteristiche strutturali e funzionali similari assunti come termini di raffronto; inoltre non sono indicati né i parametri dai quali sono stati ricavati i valori praticati sul mercato locale né i casi analoghi valutati, ai quali la Commissione abbia inteso riferirsi”.
Ma i giudici pur annullando la sanzione, non la cancellano: il Comune infatti dovrà “riprovvedere alla determinazione della sanzione, motivando espressamente sui criteri con i quali viene stimato il costo di produzione”. (fd)
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