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Candidata esclusa: Ateneo bocciato a Roma

di Carlo Gregori
Candidata esclusa: Ateneo bocciato a Roma

Per il Tar poteva partecipare al concorso: appello cautelare del rettore respinto dal Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare dell’Università di Modena e Reggio che mirava a “congelare” gli effetti della sentenza del Tar di Bologna che obbligava l’Ateneo a riammettere per “merito” una candidata ricercatrice esclusa. È un altro punto a favore della candidata in attesa che il Consiglio di Stato pubblichi la sentenza di merito sul ricorso voluto dallo stesso rettore Angelo Oreste Andrisano. Ora sarà lo stesso rettore a dover affrontare la situazione ingarbugliata: dovrà decidere sulla richiesta di partecipare alla gara presentata dalla modenese. Aveva dovuto rinunciare alla riscossione degli assegni di ricerca non raggiungendo così i tre anni previsti. era questo il requisito, secondo l’Ateneo di Modena fondamentale, per poter partecipare al concorso per un posto a tempo determinato nella materia biologica nella quale è ferrata e per la quale oggi lavora come tecnica (ha accettato il posto per poter far fronte a entrate che le consentissero una vita dignitosa).

Il Tar aveva riconosciuto che la candidata, anche se non aveva chiuso il ciclo di assegni per tre mensilità, era di fatto meritevole di prendere parte alla gara, ma nel suo ricorso in appello l’Ateneo aveva contestato che il merito non basta e che il requisito base era l’aver “usufruito” di tutti gli assegni. Per questo la candidata era stata scartata, anche se potenzialmente adatta al concorso. Non era valida secondo l’Ateneo neppure l’interpretazione della norma che prevedeva che bastasse la laurea magistrale e un idoneo curriculum scientifico per sostituire quel requisito di dottore di ricerca che le mancava per i tre mesi non riscossi. Nel suo ricorso il vertice dell’Università contestava anche al Tar l’ingerenza in una scelta che spetterebbe solo ai docenti universitari: i giudici hanno detto che la candidata era meritevole e quindi degna di partecipare, ma lei non era mai stata valutata da questo punto di vista dai docenti dell’università e quindi i giudici, scriveva l’Ateneo, hanno violato il principio di separazione dei poteri facendo propria una prerogativa non loro.

Tuttavia, il Consiglio di Stato non vede alcun pregiudizio «grave e irreparabile» e quindi rigetta l’appello cautelare ordinando all’Ateneo di pagare mille euro di spese. Cosa succederà adesso?

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