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Fisco facile, la rivalutazione dei terreni

Fisco facile, la rivalutazione dei terreni

Le opportunità per i contribuenti dopo la riapertura dei termini: da valutare la convenienza fiscale

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In materia di rivalutazioni di terreni e di partecipazioni, per il prossimo 30 giugno, vale a dire fra tre giorni, è prevista l’ultima opportunità per il contribuente.

Riguardo la convenienza fiscale e l’opportunità per i contribuenti, va detto che la Legge di Stabilità 2016 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche.

Il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa (nel caso in cui si opti per il pagamento rateale). Ma attenzione. L’aliquota dell’imposta sostitutiva (come previsto dal comma 888 della Legge di Stabilità 2016) è stata ormai definita nella sola e unica misura dell’8% divenuta pertanto l’unica aliquota sostitutiva. Si rammenta che per essere rivalutati, beni e partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2016 e l'aliquota rimane fissa all'8 per cento a prescindere che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della loro cessione.

Facciamo un esempio: Tizio è proprietario di un terreno edificabile, posseduto al di fuori di un’eventuale attività imprenditoriale dallo stesso svolta ed acquistato anni prima per euro 110.000; intende adesso venderlo per il prezzo di euro 200.000. La differenza tra il costo di acquisto ed il prezzo di rivendita è di euro 90.000 (200.000 – 110.000) e corrisponde alla plusvalenza realizzata, ovvero la differenza lucrata con la rivendita. Tale plusvalenza rientra nei cosiddetti redditi diversi . In tal caso Tizio ha due possibilità: 1) portare tale plusvalenza nella determinazione del proprio reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale Irpef e assoggettarla alla tassazione ordinaria (con aliquota Irpef che per le persone fisiche variano tra il 23% ed il 43%); 2) procedere prima della vendita ed entro il 30 giugno 2015 alla rivalutazione del terreno fino ad euro 200.000 e al versamento dell’imposta sostituiva dell’8% sull’intero valore rivalutato (nel nostro esempio euro 16.000, pari all’8% del valore rivalutato di euro 200.000) nei termini e con le modalità indicate. È ovvio che per il venditore Tizio è più vantaggioso procedere alla rivalutazione con il pagamento dell’imposta sostitutiva anziché assoggettare la plusvalenza realizzata alla propria aliquota Irpef. Pertanto i beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2016 e deve essere redatta un’apposita perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, oppure la prima rata. L'imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016 oppure essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ovvero: la prima rata da versare entro il 30 giugno 2016; la seconda rata da versare entro il 30 giugno 2017; la terza e ultima rata da versare entro il 30 giugno 2018). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Se i soggetti in questione hanno già effettuato una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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