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Assegni di mantenimento e fisco: consigli utili

Assegni di mantenimento e fisco: consigli utili

Importante distinguere se le somme sono destinate al coniuge o ai figli. Meccanismi di incremento

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Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi nel 730 e nel modello unico a patto che rispettino alcuni requisiti. Questo è limitato agli assegni periodici corrisposti al coniuge, sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La deducibilità dal reddito complessivo è prevista dall’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir. Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.

Tuttavia già la Corte di cassazione - con sentenza del 2004 - aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”. Il giudice deve stabilire quanto è necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La Legge non prevede automaticamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi Istat quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Occorre fare riferimento alla sentenza del giudice o richiederlo successivamente ma è importante che tale rivalutazione sia comunque citata in un provvedimento del giudice. Le somme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non potranno essere portate come spese per la dichiarazione. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti, che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce sia della legge sia delle diverse pronunce giurisprudenziali in tal senso.

Ritornando alle somme per il mantenimento dei figli, queste non sono deducibili. Continueranno ad essere possibili però le detrazioni per carichi di famiglia, anche se può apparire una magra consolazione. Tutto ciò che però è deducibile per chi versa diventa imponibile per chi riceve. In buona sostanza il coniuge che riceve il mantenimento lo deve dichiarare. Riguardo cartelle di pagamento che lamentavano la mancata tassazione di assegni di mantenimento dei coniugi, va sottolineato che è sufficiente produrre la sentenza di primo grado in cui il giudice chiarisce che l’assegno viene versato per i figli e non per il coniuge. La legge è chiara: se l’assegno è per i figli chi lo riceve non lo deve dichiarare; se invece è per il coniuge chi lo riceve lo deve dichiarare. Il soggetto percettore delle somme infatti deve dichiarare il reddito nella sezione dedicata agli Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il fisco in questo caso non agevola alcuna delle due parti in conflitto, perché ciò che viene dedotto da una parte viene tassato dall'altra. Non è quindi un'agevolazione che lo Stato eroga, bensì lo Stato aiuta le parti a pareggiare i conti fiscali, permettendo al coniuge sì di essere mantenuto, ma allo stesso tempo obbligandolo a pagare le tasse su questo reddito che viene percepito. Ricordiamo che se l'assegno corrisposto è inferiore a euro 7.500 annui, il percettore non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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