Foglio di via annullato perché deve studiare
Giovane sorpreso ad affiggere manifesti politici. Il Tar: «Frequenta l’Università: potrà stare in città»
Viene sorpreso ad affiggere dei manifesti politici, si prende un foglio di via dalla nostra città ma fa ricorso al Tar contro il Ministero dell’Interno perché, in virtù del provvedimento, non avrebbe più potuto frequentare l’università, lui che era già al secondo anno di corso. e poi perchè riteneva che la misura dell’allontanamento fosse eccessiva rispetto a ciò che aveva fatto.
E così il Tribunale amministrativo regionale, sezione di Bologna, gli ha dato ragione, su tutti e due i fronti.
A questo giovane venne notificato dalla Questura di Modena un foglio di via obbligatorio per essere stato sorpreso nell’atto di affiggere dei manifesti di contenuto politico ed in virtù di precedenti di polizia. Il suo ricorso si basava su due motivi: il primo è che lui non si trovava a Modena fuori del territorio di residenza, presupposto per l’applicazione del foglio di via; egli infatti ha fissato la sua dimora abituale in Modena dove frequenta il secondo anno di un corso di laura Unimore essendo stato titolare di un contratto di locazione in passato e attualmente assegnatario di un alloggio di residenza universitaria.
Il secondo motivo riguarda il provvedimento “eccessivo”: a suo avviso lui non apparterrebbe a nessuna della categorie alle quali sono applicabili misure di prevenzione quale quella a lui data. Per definirlo pericoloso la Questura fa riferimento a non meglio precisati precedenti di polizia che probabilmente sono solo segnalazione di partecipazioni a manifestazioni espressione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di associazione. Il ricorso, secondo il Tar è fondato: il giovane ha dimostrato che da almeno tre anni sta frequentando l’Università in Modena e pertanto in questo periodo la sua dimora abituale è in quella città e la circostanza è maggiormente rilevante rispetto alle risultanze dei registri anagrafici. Lo scopo del foglio di via è quello di limitare la libertà di spostamento di cui normalmente godono i cittadini quando una persona pericolosa socialmente venga identificata fuori del suo luogo di residenza senza un legittimo motivo. «Sarebbe, però, paradossale impedire ad uno studente universitario di poter circolare nella città dove si trova l’istituto da lui frequentato, per cui già solo in accoglimento del primo motivo il provvedimento merita di essere annullato». Ma anche il secondo motivo è fondato secondo il Tar: «l’appartenere a movimenti politici che siano particolarmente attivi sul piano delle manifestazioni pubbliche o che siano note alle forze di polizia perché alcuni dei loro componenti tendono a fomentare disordini se non a commettere reati non può automaticamente far attribuire alla persona la categoria di persona pericolosa per l’ordine pubblico. Bisogna poter dimostrare che il soggetto non si sia limitato ad esercitare i suoi diritti politici, ma che in occasione di pubbliche manifestazioni abbia trasceso in manifestazioni violente o abbia comunque favorito chi tali comportamenti violenti abbia posto in essere. Nel caso in esame vi è un generico riferimento a precedenti di polizia la cui consistenza non è possibile apprezzare in mancanza di riferimenti più concreti».
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