Canone Rai, i rimborsi arrivano “on line”
Un’opportunità importante soprattutto nei casi di addebiti effettuati tramite le bollette elettriche
MODENA. I rimborsi che riguardano il canone Tv si possono ottenere anche online e sono così prevedibili tempi più brevi per i rimborsi. È in fatti stata comunicata una nuova modalità per richiedere in via telematica la restituzione degli addebiti in bolletta di somme non dovute per l’abbonamento televisivo, modalità che si affianca alla tradizionale raccomandata e alla Posta certificata.
È disponibile da alcuni giorni sul web l’applicazione utile per chi si è visto inserire nella bolletta della luce (e ha pagato) il canone Tv non dovuto: l’applicazione consente di inviare la richiesta per il rimborso dalle pagine dedicate del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le credenziali per i servizi telematici Fisconline o Entratel. I criteri che individuano i contribuenti legittimati a richiedere la restituzione delle somme addebitate sono stati fissati dal provvedimento del 2 agosto scorso (alla voce Abbonamento Tv: due vie per il rimborso del canone). Ora, mantenendo valida l’opzione del tradizionale invio postale (con raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento), ovvero tramite posta elettronica certificata, si è aggiunta la modalità che consente di trasmettere comodamente il modello dalla propria postazione internet.
Vediamo chi può usufruirne. Possono richiedere il rimborso il titolare del contratto di fornitura elettrica o i suoi eredi, prestando particolare attenzione a segnalare correttamente il codice che ne identifica la motivazione:
1 - esenzione per età e reddito (almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro), se è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
2 - esenzione sulla base di convenzioni internazionali, se è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
3 - canone pagato due volte, tramite bolletta e altre modalità (ad esempio, con addebito sulla pensione);
4 - canone addebitato, tramite utenza elettrica, a due componenti della stessa famiglia (l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva necessaria per richiedere l’esenzione);
5 - non possesso di apparecchi Tv da parte di alcun componente della famiglia, se è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione;
6 - altri motivi, diversi dai precedenti, da specificare nello spazio apposito.
Riguardo i tempi per il rimborso, le imprese elettriche riceveranno dall’amministrazione finanziaria l’input al rimborso che, se spettante, avverrà entro 45 giorni dall’acquisizione dell’informazione, nella prima bolletta utile o con altre modalità. Se l’operazione non va a buon fine, la somma sarà pagata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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