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Crac Lehman, è la banca a dover risarcire il cliente

Crac Lehman, è la banca a dover risarcire il cliente

Aveva acquistato 40mila euro di obbligazioni dall’istituto intermediario Bsgsp Il giudice: contratto nullo, deve riaverli ma non può tenersi le cedole incassate

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Il contratto con la banca intermediaria - Il Banco Popolare Bsgsp - era nullo. Così quest’ultima dovrà restituire a un cliente carpigiano i 40mila euro utilizzati per acquistare obbligazioni della fallita Lehman Brothers.

La sentenza, pronunciata dal tribunale di Modena, rappresenta un punto a favore delle tante vittime di uno dei crac finanziari più famosi della storia.

Finora, almeno nel modenese, sentenze favorevoli agli investitori rimasti beffati non sono state così frequenti. Tanto da alimentare per la nostra provincia una fama negativa nel panorama geografico delle migliaia di cause promosse per motivi analoghi o identici un po’ ovunque, contro istituti di credito intermediari italiani e stranieri.

Questa storia carpigiana, motivata in una sentenza depositata in cancelleria nei giorni scorsi dal giudice Gilda Del Borrello, va invece in una direzione diversa. Diciamo subito che sono passati dieci anni: era infatti l’aprile del 2007 quando un funzionario incaricato del Banco si presentava sul posto di lavoro a Carpi del cliente, e gli proponeva di acquistare obbligazioni della Lheman. Presto detto, e il contratto si è concluso. «Non mi è stata prospettata alcuna informazione in merito al diritto di recesso» ha poi contestato il cliente nel suo atto di citazione a giudizio del Banco.

Non solo: «Nella modulistica predisposta dalla Banca Popolare di Verona SgSp era presente la dicitura “operazione inadeguata” e, a fronte della mia richiesta di chiarimenti, gli operatori mi avevano spiegato trattarsi di una mera espressione di standard e d’uso», riferisce la sentenza a proposito di alcune delle lagnanze del cliente. Il quale tra l’altro ha sostenuto con il giudice di non essere mai stato informato degli sviluppi del suo investimento. Neanche quando, un anno dopo, cominciavano a diffondersi notizie “circa le condizioni critiche del gruppo finanziario Lheman Brothers”.

Con il fallimento a settembre 2008 della Lheman, il cliente perdeva così tutto il suo importante investimento.

Alle contestazioni, la Banca ha opposto nel processo una articolata difesa, spiegando tra l’altro di avere comunque restituito 16mila euro al cliente, il quale aveva firmato clausole precise che chiarivano la consapevolezza del rischio cui andava incontro. Infine, che aveva comunque pagato cedole per 2.000 euro e che non c’è ancora certezza definitiva che l’investimento sia perso. E proprio in questa direzione il giudice ha deciso nella causa, che era stata avviata a Carpi e poi passata a Modena con la chiusura della sezione cittadina del Tribunale. Sentenziando in particolare, dopo avere lungamente argomentato sulle pronunce della Cassazione, per la decisiva mancanza “dell’indicazione della facoltà di recesso” nel contratto. Conseguenza: è nullo il contratto tra il Banco e il cliente. E i 40mila euro vanno tutti restituiti a quest’ultimo, che a sua volta dovrà restituire i 2000 euro delle cedole incassate. Poichè il contratto tra Banco e Lheman resta invece in piedi, e la partita con la banca internazionale fallita non è chiusa, sarà quindi il Banco, ritiene il giudice, a potersi rivalere sui resti della Lheman per provare a recuperare le cifre sborsate. (ase)

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