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Ecco le novità sulla tassa Irap

Ecco le novità sulla tassa Irap

Chiariti alcuni presupposti per il pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive

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La Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente stabilito che un professionista con un singolo dipendente è soggetto alla tassazione IRAP solo se il collaboratore svolge mansioni professionali e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive». In questo approfondimento analizziamo la rivoluzionaria sentenza 9451 depositata l'11 maggio 2016 per fare il punto sull’annosa questione dell’IRAP per professionisti, artisti e piccoli imprenditori con un dipendente.

Riguardo il presupposto per l’IRAP, il problema della soggettività ai fini IRAP per i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori nasce dalla poca chiarezza della stessa legge istitutiva dell'imposta. L'art. 2 della legge recita: "Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. Quindi per applicare l'imposta occorre che l'attività sia: esercitata abitualmente; organizzata in modo autonomo con organizzazione stabile; diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Fermo restando che sono esclusi dall’Irap il professionista e il piccolo imprenditore privi di qualunque apparato produttivo, rimane il problema di stabilire quando vi sia "stabile organizzazione" per i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori che hanno qualche bene strumentale o dipendenti e collaboratori di modesta rilevanza. La sentenza della Cassazione a Sezione Unite pone un punto di riferimento importante, benchè non esaustivo, sui criteri da utilizzare per decidere quando un soggetto soddisfi o meno il presupposto impositivo dell'imposta regionale.

La sentenza ha quindi chiarito i seguenti punti: è stato richiamato il principio per cui l’autonoma organizzazione postula «l’esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità», di un insieme di fattori «tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso». È stato affermato che un collaboratore deve svolgere mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

La sentenza è di certo da considerare positivamente, tuttavia diventa sempre più urgente che il legislatore intervenga sulla materia stabilendo la soggettività IRAP con criteri esclusivamente oggettivi, in modo da evitare giganteschi contenziosi e impiegare le nostre Commissioni tributarie per decidere su questioni più complesse. Il criterio suggerito dalla recente sentenza in commento, cioè che per stabilire se vi sia "stabile organizzazione" occorre indagare sulla qualità della prestazione del dipendente o collaboratore, in base alle mansioni effettivamente svolte o risultanti dal contratto, non sembra facilmente accertabile e soprattutto non semplificherà la vita del contribuente e neanche delle Commissioni tributarie e della stessa Agenzia delle Entrate.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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