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Fienile terremotato ma bocciato Il giudice stanga Invitalia: pagate

di Francesco Dondi
Fienile terremotato ma bocciato Il giudice stanga Invitalia: pagate

Mirandola. Il Tar dà ragione al dottor Gianluigi Missere che aveva fatto causa per lo stabile agricolo «Finestre murate contro gli sbandati, il magazzino era utilizzato anche se poco, la Regione ha torto»

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MIRANDOLA. Iniziano ad arrivare in tribunale le cause amministrative sulla ricostruzione post terremoto. Perché sono diversi gli sfollati, che convinti di essere stati penalizzati hanno deciso di intraprendere la strada giudiziaria per vedersi riconoscere un proprio diritto. Cause che comunque costano e che quindi non tutti possono permettersi, soprattutto i meno abbienti. Chi ha invece deciso di chiedere un parere ad un giudice è stato il dottor Gianluigi Missere, stimato professionista modenese, proprietario di un fondo agricolo a Mirandola. Il ricorrente, difeso dall’avvocato geminiano Giorgio Fregni, ha vinto la personale battaglia contro la Regione Emilia-Romagna e Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa a cui la struttura commissariale ha delegato - pagando diversi milioni di euro - l’analisi delle pratiche Sfinge, ossia sulle strutture produttive e agricole.

Missere si era visto rigettare per due volte - a novembre 2015 e luglio 2016 - un contributo compreso tra i 600 e i 700mila euro. Secondo Invitalia il magazzino agricolo a Mirandola, osservando le foto e non tenendo conto delle deduzioni del ricorrente, non era più utilizzato. La tesi partiva dal fatto che le finestre erano state murate, ma come argomentato dall’avvocato Fregni alcuni anni fa il proprietario fu costretto a murare tutti gli ingressi tranne il portone principale sulla strada per evitare un uso improprio dell’immobile da parte di persone che vi transitavano o che lo usavano come dimora temporanea. Tra l’altro il fienile era stato da tempo affittato ad un agricoltore che “non avrebbe sottoscritto il contratto se l’immobile fosse stato inidoneo”, ha annotato Fregni che poi ha evidenziato come non si sia “tenuto conto della circostanza che subito dopo il sisma il fabbricato è stato totalmente sgombrato per poter continuare ad utilizzare un attrezzatura prima che ne venisse dichiarata l’inagibilità con conseguente impossibilità di farvi accesso”.

E in effetti il giudice ha convenuto su tutta la linea del ricorso. «La sede dell’azienda affittuaria - scrive - era in altro comune per cui il terreno preso in affitto era una sede secondaria e l’utilizzo del capannone come deposito poteva anche avvenire solo in alcuni mesi dell’anno. È poi evidente che subito dopo il sisma si sia provveduto ad estrarre tutto ciò che si trovava all’interno sia per paura di nuove scosse sia in vista di una declaratoria di inagibilità che è infatti ben presto intervenuta. Il ricorrente ha dato anche prova che un trattore poteva entrare nell’unico ingresso esistente. Appare poi piuttosto singolare che un imprenditore agricolo che prende in affitto un fondo rustico non utilizzi il fabbricato che in esso si trova».

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