Modena, supplenti per decenni? Non è abuso, nessun risarcimento
Non è un abuso utilizzare i lavoratori della scuola per anni e decenni come supplenti: è l'indicazione delle prime sentenze-pilota della Corte di Cassazione dopo i ricorsi di alcuni docenti, anche modenesi. E pertanto gli insegnanti e gli Ata (ausiliari-tecnici-amministrativi) nel frattempo passati di ruolo, non potranno vantare alcun diritto a un risarcimento. Con qualche eccezione
MODENA. Non è un abuso utilizzare i lavoratori della scuola per anni e decenni come supplenti. E pertanto gli insegnanti e gli Ata (ausiliari-tecnici-amministrativi) nel frattempo passati di ruolo, non possono vantare alcun diritto a essere risarciti, a meno che non dimostrino di avere subito un danno effettivo dal precariato, evenienza peraltro remota. Altro che 15 mensilità già riconosciute dai giudici. Anche perché - è questo il senso della pronuncia - l'assunzione in ruolo rappresenterebbe di per sé una sorta di risarcimento.
La doccia gelata è arrivata ieri con le prime sentenze pilota con cui la Corte di Cassazione ha deciso 79 ricorsi presentati da precari di tutta Italia. Sentenze che avranno riflesso anche sulle centinaia di ricorsi pendenti presso il Tribunale di Modena, con lavoratori che dovranno restituire le somme che abbiano nel frattempo incassato dopo la vittoria in primo grado, se non divenuta nel frattempo definitiva. Dopo un batti e ribatti che dura ormai dal 2010, che ha pure coinvolto Corte di Giustizia Ue e Corte Costituzionale, entrambe favorevoli ai precari, i tribunali attendevano ora l'orientamento della Cassazione. Nell'escludere il risarcimento del danno, la Corte però conferma per la prima volta il diritto dei lavoratori alla ricostruzione integrale della carriera e al riconoscimento retroattivo degli scatti, mai finora riconosciuti ai precari, e sempre che l'istanza sia stata prodotta nel processo in corso o venga prodotta in futuro, fatta salva la prescrizione per inerzia. Il verdetto riguarda i lavoratori assunti in ruolo a qualunque titolo, prima o dopo il recente piano straordinario di stabilizzazione.
Un piano che, secondo la Cassazione rappresenta una "misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso" di contratti a termine e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea". Ma quale risarcimento spetta a chi invece non è ancora passato di ruolo? I contratti annuali fino al 31 agosto sono ritenuti illegittimi se reiterati per oltre 36 mesi, mentre i contratti al 30 giugno sono da considerare legittimi a meno che non si provi che di fatto ci sia stata una reiterazione abusiva, come nel caso che si sia prestato servizio nello stesso istituto per almeno 4 anni anche non continuativi. In questo caso il risarcimento, pur commisurato tra 2,5 e 12 mensilità, ci sarebbe. Nulla di concreto invece per quanto riguarda le migliaia di precari utilizzati da anni nelle graduatorie d'istituto.
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