Adesca in una via pericolosa di Modena, il Tar: «Via dall'Italia»
“Lavorava” in minigonna sul ciglio della strada adescando clienti in un punto pericoloso di Modena e viveva con i proventi della sua prostituzione. Per questi motivi la questura le aveva dato il foglio di rimpatrio al Paese d'orgine. Lei è ricorsa al Tar ma il tribunale maministrativo ha dato ragione al questore: siccome i presupposti di espulsione c'erano tutti, le ha ordinato di lasciare il nostro Paese per tre anni
MODENA. “Lavorava” in minigonna sul ciglio della strada adescando clienti in un punto pericoloso. Non abitava a Modena ma viveva del provento della prostituzione. Per questi motivi il questore le aveva mandato un foglio di rimpatrio dal nostro paese con misura d’urgenza. Ma la “lucciola” si era rifiutata ed è ricorsa al Tar. Che dà però ragione alla Questura e la obbliga ad accettare il foglio di via e ad andarsene.
RIMPATRIO PER TRE ANNI. La sentenza è stata emessa dal tribunale amministrativo di Bologna dopo che la prostituta, una giovane rumena, aveva impugnato il procedimento firmato dal questore nello scorso luglio che la obbligava ad tornare in Romania per una durata di tre anni.
I MOTIVI DELLA QUESTURA. La questura aveva motivato l’espulsione da Modena non tanto con l’attività di prostituzione in strada in se stessa, quanto per il pericolo concreto che creava la sua attività di adescamento in un luogo stradale pericoloso «esercitata in abiti estremamente succinti, al margine della carreggiata di una strada statale intensamente trafficata, poteva derivare sia per la sicurezza della circolazione stradale sia per la integrità morale di eventuali persone minorenni in transito su quella stessa strada».
PARLA IL TAR. Per i giudici di per sé questa motivazione conta, come prevede la giurisprudenza di oggi, solo se è accertato un pericolo per il traffico. La giursprudenza maggioritaria, rileva il Tar di Bologna nella sentenza, ha stabilito che il foglio di via obbligatoro non può essere disposto nei confronti della prostituta che esercita la sua attività in strada "se le modalità concrete dell'esercizio del meretrico non sono tali da qualificare l'attività pericolosa per la pubblica sicurezza o per la pubblica moralità". Come è appunto accertato in questo caso. Il Tar respinge così il ricorso e ordina quindi alla “lucciola” di eseguire il provvedimento di rimpatri al Paese d'origine per tre anni.
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